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Comunicati Stampa

 

 

01 DICEMBRE 2010

Saldo ICI entro il 16 dicembre.

Il Comune di Ariano, Assessorato alle Finanze, informa i cittadini che entro il 16 dicembre 2010 dovrà essere versato il saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010.

Il saldo è pari all’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata a giugno 2010

Non sono obbligati al pagamento coloro che si sono avvalsi della facoltà di versare l’imposta complessivamente dovuta entro il 16 giugno 2010.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in un’unica soluzione a saldo, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Il saldo ICI deve essere pagato dai proprietari o dai i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale.

Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune.

Devono, altresì, provvedere al pagamento: i locatari finanziari in caso di leasing ed i concessionari di aree demaniali.

Dal 2008 è esonerata dal pagamento dell’imposta l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza (cantina, soffitta, garage ), nei limiti previsti dal vigente Regolamento comunale

Fanno eccezione le unità immobiliari accatastate nella categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), che continueranno a pagare l’I.C.I. sulla base dell’aliquota ordinaria del 7 per cento e delle detrazioni previste per l’abitazione principale

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato sul: Conto Corrente Postale n° 84847029, intestato a Comune di Ariano Irpino – Servizio di Tesoreria ICI – utilizzando gli appositi bollettini in distribuzione presso il Servizio Tributi oppure b) tramite l’utilizzo del modello F24: codici Tributo: A399: codice Comune - 3901: abitazione principale - 3903: aree fabbricabili – 3904: altri fabbricati

Chi verserà l’imposta dopo il 16 dicembre 2010 dovrà pagare una sanzione oltre gli interessi moratori per i giorni di ritardo

Dal 1° gennaio 2010, a seguito dell’approvazione del Piano Urbanistico Comunale e delle conseguenti modifiche al Regolamento ICI (delibera Consiglio Comunale n° 35 del 26 giugno 2010), i terreni precedentemente esclusi potrebbero essere divenuti aree fabbricabili con conseguente obbligo di pagamento ICI

Si invita, pertanto, a verificare presso l’UTC – Sportello Unico per l’Edilizia il permanere della qualificazione di “terreno non edificabile” necessaria per l’esclusione ICI, precisando che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 26 giugno 2010, l’aliquota ICI per le aree fabbricabili è stata fissata, con decorrenza 1° gennaio 2010, al 5 per cento.

Ai cittadini contribuenti, titolari di aree edificabili in base al neo - approvato PUC, sarà inviata, comunque, specifica comunicazione non appena si avranno a disposizione tutti i dati catastali identificativi del relativi soggetti passivi ICI.

Si evidenzia, infine, che i fabbricati rurali, a seguito di costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono da considerare esclusi dal pagamento ICI, solo ed esclusivamente, quando risultano accatastati nella Categoria A6, se abitazioni e categoria D10 se immobili strumentali ad attività agricola.

Per chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura al pubblico, al Servizio Tributi, sito al Corso Europa, 23 (Palazzo Maresca) - Tel. 0825 875311 – 875312 – 875315 – 875316 - 875359 - Fax 0825 875343

 
Ufficio Stampa
tel.
333 45 90 964

 

 

 

 
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