Area Finanziaria | Servizio Tributi |
Avviso Pubblico |
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.) |
Denuncia di nuova
occupazione e detenzione o di variazione di locali ed aree |
Si comunica che, ai sensi dell'art. 70 del Decreto legislativo n° 507/93, entro e non oltre il 20 gennaio 2006, debbono pervenire, ove ne ricorrono le condizioni, all'Ufficio Tributi di questo Comune:
la denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio comunale, la cui occupazione ha avuto inizio nell'anno 2005
la denuncia integrativa o di variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della Tassa Rifiuti o, in ogni modo, influisca sulla corretta applicazione e riscossione della stessa.
La denuncia, in assenza di variazioni, è valida anche per gli anni successivi.
Si evidenzia che la denuncia è obbligatoria per usufruire delle seguenti riduzioni/agevolazioni:
Abitazione con unico occupante
Abitazione tenuta a disposizione ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo
Abitazione a disposizione come al punto 2, con residenza all’estero per più di sei mesi all’anno
parte abitativa di costruzione rurale occupata da agricoltore
abitazione situata ad una distanza superiore a 400 metri dal cassonetto
locali, diversi, dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, come risultante da licenza/autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
Si ricorda, infine, che per l’art. 1, comma 340, della legge Finanziaria 2005 (legge 311/2004), al fine di evitare l’accertamento d’Ufficio in rettifica, la superficie minima da dichiarare non può, in ogni caso, essere inferiore all’80 % di quella catastale.
Il modulo per la denuncia è disponibile presso lo "Sportello Tributi", sito in corso Europa 23 o prelevato sul sito Internet www.comunediariano.it
Ariano Irpino, lì 22 dicembre 2005
IL DIRIGENTE | |
Dr. Generoso RUZZA |
Allegati (.pdf)
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