home Comune di Ariano Irpino Ariano Irpino
 

Statuto del Comune di Ariano Irpino

  • Testo approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.10.2001

Indice
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
CAPO I Caratteristiche Costitutive
Articolo 1 Autonomia Comunale
Articolo 2 Territorio e Popolazione
Articolo 3 Stemma e Gonfalone
Articolo 4 Sede Comunale
Articolo 5 Distintivo del Sindaco
Articolo 6 Rappresentanza dell'Ente
CAPO II Finalità
Articolo 7 Principi Ispiratori
Articolo 8 Pari Opportunità
Articolo 9 Diritti di Cittadinanza
Articolo 10 Potestà Regolamentare
Articolo 11 Solidarietà Internazionale
Articolo 12 Cultura
Articolo 13 Istruzione
Articolo 14 Territorio e Ambiente
Articolo 15 Politiche Sociali e Sanitarie
Articolo 16 Economia e Lavoro
Articolo 17 Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle Persone Handicappate, Coordinamento degli Interventi
Articolo 18 Tutela dei Dati Personali
TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
CAPO I Organi
Articolo 19 Organi Essenziali
CAPO II Consiglio Comunale
Articolo 20 Consiglio Comunale
Articolo 21 Composizione e funzionamento
Articolo 22 Competenze del Consiglio Comunale
Articolo 23 Linee Programmatiche
Articolo 24 Pubblicità delle Spese Elettorali
Articolo 25 Prima Convocazione
Articolo 26 Presidente del Consiglio
Articolo 27 Vice Presidente
Articolo 28 Ufficio di Presidenza
Articolo 29 Durata del Mandato e Revoca del Presidente e del Vice Presidente
Articolo 30 Programmazione Consiliare
Articolo 31 Pubblicità delle Sedute
Articolo 32 Regolamenti Statutari
Articolo 33 Consigliere Comunale
Articolo 34 Prerogative dei Consiglieri Comunali
Articolo 35 Presentazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo
Articolo 36 Indennità dei Consiglieri Comunali
Articolo 37 Dimissioni
Articolo 38 Decadenza
Articolo 39 Trasparenza dell'Operato degli Eletti e dei Nominati
Articolo 40 Gruppi Consiliari
Articolo 41 Commissioni Consiliari Permanenti
Articolo 42 Commissioni d'Inchiesta
Articolo 43 Commissioni Speciali
Articolo 44 Tutela delle Minoranze
Articolo 45 Uffici del Consiglio
CAPO III La Giunta Comunale
Articolo 46 Compiti
Articolo 47 Composizione
Articolo 48 Nomina degli Assessori
Articolo 49 Durata in Carica - Dimissioni - Surrogazione
Articolo 50 Funzionamento della Giunta
Articolo 51 Mozione di Sfiducia
Articolo 52 Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa del Sindaco e degli Assessori
CAPO IV Il Sindaco
Articolo 53 Il Sindaco
Articolo 54 Competenze ed Attribuzioni del Sindaco
Articolo 55 Elezione e durata in Carica
Articolo 56 Cessazione dalla Carica
Articolo 57 Vice Sindaco
TITOLO III ORDINAMENTO DEI SERVIZI
CAPO I Caratteristiche Generali
Articolo 58 I servizi Pubblici Locali
Articolo 59 Gestione dei Servizi
Articolo 60 Controllo della Gestione dei Servizi
Articolo 61 Scelta delle Forme Gestionali dei Servizi Pubblici
Articolo 62 Carta dei Servizi Pubblici
Articolo 63 Commissione Consiliare Permanente di Controllo
CAPO II Le Modalità e l'Assetto di Gestione
Articolo 64 Istituzione
Articolo 65 Ordinamento, Funzionamento e Contabilità delle Istituzioni
Articolo 66 Azienda Speciale
Articolo 67 Organi dell'Azienda Speciale
Articolo 68 Revoca degli Amministratori
Articolo 69 Scioglimento degli Organi
Articolo 70 Società per Azioni e a Responsabilità Limitata
Articolo 71 Società Collegate e Controllate
Articolo 72 Concessione a Terzi
Articolo 73 Obbligo di Riferire al Consiglio
CAPO III Nomine Amministratori
Articolo 74 Designazione e Requisiti
TITOLO IV RAPPORTO FRA ENTI
CAPO I Forme Associative
Articolo 75 Programmazione e Cooperazione
Articolo 76 Convenzioni
Articolo 77 Consorzi
Articolo 78 Accordi di Programma
Articolo 79 Variazione di Strumenti Urbanistici
TITOLO V DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I Decentramento
Articolo 80 Partecipazione popolare
Articolo 81 Decentramento
CAPO II Istituti della Partecipazione
Articolo 82 Diritti Individuali
Articolo 83 Libere Forme Associative
Articolo 84 Rapporti con le Associazioni
Articolo 85 Volontariato
CAPO III Organismi di Partecipazione
Articolo 86 Le Consulte
Articolo 87 Consiglio delle Donne
Articolo 88 Consiglio dei Ragazzi
CAPO IV Istituti della Partecipazione
Articolo 89 Istanza
Articolo 90 Proposte e Petizioni
Articolo 91 Consultazioni
Articolo 92 Forme di Partecipazione dei Cittadini dell'Unione Europea e degli Stranieri Regolarmente Soggiornanti
CAPO V Istituti della Partecipazione
Articolo 93 Azione Referendaria
Articolo 94 Limiti e Materie
Articolo 95 Disciplina del Referendum
Articolo 96 Effetti del Referendum
TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
CAPO I Il Procedimento
Articolo 97 Principi Procedurali
Articolo 98 Svolgimento
Articolo 99 Partecipazione
Articolo 100 Accordi
Articolo 101 Responsabile
CAPO II Efficacia, Pubblicità, Accesso agli Atti
Articolo 102 Efficacia degli Atti Amministrativi
Articolo 103 Pubblicità degli Atti e dell'Attività Comunale
Articolo 104 Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Articolo 105 Accesso agli Atti
CAPO III Il Difensore Civico
Articolo 106 Caratteristiche Generali
Articolo 107 Funzioni e Garanzia del Contribuente
Articolo 108 Obbligo di Risposta
Articolo 109 Poteri di Conciliazione
Articolo 110 Poteri nei Confronti degli Uffici
Articolo 111 Informazione
Articolo 112 Ufficio del Difensore Civico
Articolo 113 Posizione Giuridica
TITOLO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE
CAPO I Organizzazione degli Uffici
Articolo 114 Principi di Organizzazione
Articolo 115 Personale e Dotazione Organica
Articolo 116 Direttore Generale
CAPO II Il Segretario Generale
Articolo 117 Il Segretario Generale
Articolo 118 Il Vice Segretario Generale
CAPO III Dirigenza
Articolo 119 Dirigenti
Articolo 120 Responsabilità
Articolo 121 Presidenza di Commissioni
Articolo 122 Conferimento Responsabilità Dirigenziale
CAPO IV Personale e Convenzioni
Articolo 123 Incarichi Esterni di Dirigenza e di Collaborazione Professionale
Articolo 124 Uffici di Supporto agli Organi di Direzione Politica
Articolo 125 Nucleo di Valutazione
TITOLO VIII CONTABILITÀ - FINANZA - CONTROLLO DI GESTIONE
CAPO I Programmazione Finanziaria
Articolo 126 Programmazione di Bilancio
Articolo 127 Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti
Articolo 128 Modalità atte ad Assicurare ai Cittadini ed agli Organi di Partecipazione la Conoscenza del Bilancio
CAPO II Autonomia Finanziaria
Articolo 129 Risorse per la Gestione Corrente
Articolo 130 Risorse per gli Investimenti
Articolo 131 Adeguamento allo Statuto del Contribuente
CAPO III Patrimonio, Appalti, Contratti
Articolo 132 Gestione del Patrimonio
Articolo 133 Appalti e Contratti
CAPO IV Contabilità
Articolo 134 Disciplina della Contabilità
Articolo 135 Contabilità Finanziaria
Articolo 136 Contabilità Economica
Articolo 137 Tesoreria e Riscossione delle Entrate
CAPO V Contabilità
Articolo 138 Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 139 Rendiconto della Gestione
Articolo 140 Controllo della Gestione
TITOLO IX NORME TRANSITORIE
Articolo 141 Norme in Vigore
Articolo 142 Attuazione dello Statuto
Articolo 143 Abrogazione di Norme
Articolo 144 Disciplina Transitoria
Articolo 145 Regolamenti di Applicazione
Articolo 146 Revisione dei Regolamenti
Articolo 147 Modifiche allo Statuto

 

 

 

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I - Caratteristiche Costitutive

Articolo 1
Autonomia Statutaria

  1. Il Comune di Ariano Irpino è Ente Locale autonomo nell'ambito della Costituzione e nel quadro dell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana.

  2. Il Comune è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

  3. Il Comune rappresenta la comunità cittadina, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.

  4. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione ricercando la cooperazione con la Regione e gli altri enti locali.

  5. Il Comune di Ariano Irpino ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

 

Articolo 2
Territorio e Popolazione

  1. Sono elementi costitutivi del Comune di Ariano Irpino il territorio e la comunità.

  2. Il territorio comunale è esteso kmq. 185,52 ed è interamente montano, costituendo parte integrante della Comunità Montana dell'Ufita e confina con i comuni di Apice, Bonito, Casalbore, Castelfranco in Miscano, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Monteleone, Savignano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli.

  3. La popolazione, è ripartita in maniera omogenea su tutto il territorio comunale ed in parte considerevole risiede stabilmente in zone rurali.

 

Articolo 3
Stemma e Gonfalone

  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome " Città di Ariano Irpino ", titolo riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1952.

  2. Lo stemma del Comune di Ariano Irpino è d'argento ai tre monti di verde, al naturale, sormontati dalla scritta d'azzurro A I ( Ara Iani ).

  3. Il Comune ha un proprio gonfalone, il cui uso è disciplinato dal Regolamento.

  4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.

  5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.

 

Articolo 4
Sede Comunale

  1. La sede del Comune è il Palazzo di Città sito nella Piazza Plebiscito n.1, in caso di variazione, essa non potrà essere stabilita al di fuori del centro storico.

  2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

  3. All'interno del territorio del Comune di Ariano Irpino non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

 

Articolo 5
Distintivo del Sindaco

  1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

 

Articolo 6
Rappresentanza dell'Ente)

  1. Il Sindaco è legale rappresentante dell'ente.

  2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco.

  3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:

    • rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

    • stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

  4. Il Sindaco può altresì delegare, nelle medesime forme di cui sopra, ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

    • rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;

    • stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni ecc.

  

CAPO II - Finalità

Articolo 7
Principi Ispiratori

  1. Il Comune concorre a realizzare i valori che la Costituzione sancisce.

  2. Il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento, l'identità storica ed i caratteri distintivi della società arianese.

  3. Il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, pace e non violenza. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo, delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.

  4. Il Comune, che opera ponendo a base il valore delle autonomie, agisce per il superamento degli squilibri economico - sociali esistenti nel proprio ambito territoriale, tra cittadini e fra gruppi, tra centro urbano e frazioni storiche, contrade rurali e zone periferiche, realizzando un giusto rapporto tra città e campagna nell'ambito di una solidale distribuzione di interventi, strutture e servizi, attuando il più ampio decentramento.

  5. Il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale dell'Unione Europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.

  6. Il Comune in collegamento con altri Enti Locali, assume ed incentiva iniziative che concorrano allo sviluppo ed alla valorizzazione del Mezzogiorno d'Italia, della Regione Campania, e della provincia irpina.

  7. Il Comune assume come valore la persona, indipendentemente dalle differenze di sesso. Riconosce e tutela la famiglia, cellula primaria della società, garantisce le opportunità necessarie allo sviluppo ed alla formazione, svolge azioni mirate a prevenire e ad eliminare le disuguaglianze di qualsiasi tipo che possano ostacolare il realizzarsi di risorse umane.

  8. Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini.

 

Articolo 8
Pari Opportunità

  1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.

  2. Il Comune, riconoscendo nella differenza tra i due sessi una risorsa per la realizzazione di una nuova qualità dello sviluppo, svolge azioni positive e promuove iniziative per il raggiungimento delle pari opportunità tra i due sessi, orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne. Riconosce la funzione propositiva, oltre che consultiva, delle commissioni per le pari opportunità previste dalla legislazione vigente.

  3. Il Comune, nella piena convinzione che una diversa partecipazione delle donne al governo delle istituzioni possa incidere in maniera determinante sulla qualità delle grandi scelte, sulla famiglia, sulle istituzioni e sulla società tutta, promuove azioni che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'Amministrazione, ivi compresi enti, aziende ed istituzioni. Negli organi collegiali e di governo della città, ad eccezione del Consiglio Comunale per il quale stabilisce la legge, garantisce la presenza di componenti di entrambi i sessi. Eventuali deroghe vanno congruamente motivate e comunicate al Consiglio.

 

Articolo 9
Diritti di Cittadinanza

  1. Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione.

  2. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.

  3. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento:

    1. i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ariano Irpino;

    2. i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

    3. i cittadini italiani, stranieri, apolidi, maggiorenni ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.

 

Articolo 10
Potestà Regolamentare

  1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto.

 

Articolo 11
Solidarietà Internazionale

  1. Il Comune favorisce l'accoglienza e l'integrazione nella società arianese dei cittadini stranieri adottando come valore il rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose, per la crescita e lo sviluppo della comunità.

  2. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.

  3. Il Comune ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.

 

Articolo 12
Cultura

  1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le Università e le altre istituzioni culturali.

  2. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

  3. Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali.

 

Articolo 13
Istruzione

  1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.

  2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

 

Articolo 14
Territorio e Ambiente

  1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

  2. Predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel centro storico prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.
    Attua nei limiti delle proprie competenze ogni iniziativa diretta ad eliminare pericoli, anche potenziali, per la salute: in base a tale principio non sarà consentito, per quanto di propria competenza, nel centro abitato e nelle frazioni, l'installazione di centrali e stazioni di radiotelefonia e, sull'intero territorio comunale, la costituzione di elettrodotti su tralicci. Per gli impianti esistenti saranno applicate, nei limiti delle proprie competenze, iniziative dirette alla loro delocalizzazione.

  3. Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare e le aree di pertinenza dei fiumi, tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.

 

Articolo 15
Politiche Sociali e Sanitarie

  1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.

  2. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.

  3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.

  4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.

  5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.

  6. Opera per assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa. Interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.

  7. Promuove l'attività fisico - motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

  8. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico, promuovendo l'aggregazione e l'associazionismo giovanile.

  9. Il Comune riconosce nelle attività culturali, sportive e ricreative momenti essenziali della formazione ed esplicazione della persona umana, anche in rapporto alle esigenze dei nuclei familiari. A tal fine promuove ed organizza strutture decentrate ed iniziative idonee, garantendone la fruizione da parte della collettività, anche affidando la promozione e gli obiettivi a società locali che abbiano i requisiti richiesti e già operano nel settore, privilegiando i rapporti col mondo della scuola.

  10. Per il raggiungimento di tali finalità, inoltre, il Comune favorisce l'istituzione di enti, centri, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; provvede ai musei ed alle biblioteche comunali, promuovendo la creazione di idonei servizi ed impianti, articolati sul territorio comunale; assicura l'accesso e la fruizione, secondo modalità disciplinate dagli appositi regolamenti, ai cittadini, ad enti, organismi ed associazioni.

  11. Nei limiti delle proprie competenze, il Comune adotta ogni tipo di misura ed intervento per migliorare le condizioni di vita dei portatori di handicap e contribuire al loro pieno inserimento.

  12. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

  13. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari o chi ne fa le veci.

 

Articolo 16
Economia e Lavoro

  1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.

  2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

 

Articolo 17
Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle Persone Handicappate, Coordinamento degli Interventi

  1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

 

Articolo 18
Tutela dei Dati Personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

 

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I - Organi

Articolo 19
Organi Essenziali

  1. Sono organi essenziali del Comune:

    1. il Consiglio Comunale;

    2. la Giunta Comunale;

    3. il Sindaco.

 

CAPO II - Il Consiglio Comunale

Articolo 20
Consiglio Comunale

  1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale.
    Definisce l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
    Esercita le funzione di propria competenza conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

 

Articolo 21
Composizione e funzionamento

  1. Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge.

  2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri, escluso il Sindaco.

  3. Il Consiglio comunale è altresì convocato, su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali.

  4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina, tra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, il loro rapporto con gli altri organi comunali e con gli organismi di partecipazione, stabilisce la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché le materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso Consiglio.

 

Articolo 22
Competenze del Consiglio Comunale

  1. Il consiglio comunale ha una propri autonomia funzionale ed organizzativa, disciplinata con il regolamento del consiglio comunale.
    Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento.

  2. Il consiglio comunale ha la competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

    1. gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

    2. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;

    3. le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

    4. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

    5. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

    6. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

    7. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

    8. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

    9. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

    10. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;

    11. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

    12. le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge;

    13. l'elezione del difensore civico;

    14. l'elezione del presidente del consiglio e del vice presidente;

    15. la promozione dei referendum;

    16. la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.

  3. Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio che il consiglio comunale, deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre.

  4. Il consiglio comunale partecipa all'adeguamento ed alla verifica periodica delle linee programmatiche.
    Vigila sulla applicazione, da parte degli organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati.
    A questo scopo la giunta comunale riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati.
    Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico ed amministrativo.

  5. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti.

 

Articolo 23
Linee Programmatiche

  1. Il Sindaco, nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

  2. In tale sede ciascun consigliere ha facoltà di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

  3. Entro il 30 settembre di ogni anno o, comunque in occasione della deliberazione di accertamento degli equilibri generali del bilancio, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, proponendo, se ne ricorrono le circostanze, eventuali modifiche e/o adeguamenti strutturali.

 

Articolo 24
Pubblicità delle Spese Elettorali

  1. Il deposito delle liste e delle candidature alle elezioni comunali deve essere accompagnato dalla presentazione di distinti bilanci preventivi di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.

  2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista deve presentare presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute.

  3. I documenti di cui ai precedenti comma sono resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune.

 

Articolo 25
Prima Convocazione

  1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

  2. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:

    1. convalida degli eletti;

    2. eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;

    3. giuramento del Sindaco;

    4. elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale;

    5. comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice Sindaco e di assessore comunale;

  3. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.
    La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio eletto per la comunicazione dei componenti della giunta e degli ulteriori adempimenti.
    E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco.

  4. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 4, occupa il posto immediatamente successivo.

  5. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla normativa vigente.

  6. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223.

 

Articolo 26
Presidente del Consiglio

  1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività.

  2. Il presidente in particolare :

    1. cura la programmazione dei lavori del consiglio;

    2. stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze;>

    3. assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari;

    4. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza

    5. cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute medesime;

    6. è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del consiglio;

    7. tutela le prerogative ed assicura l'esercizio del diritto dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;

    8. assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;

    9. garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;

    10. esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.

  3. Il Presidente del Consiglio è eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, a scrutinio segreto.
    Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione con un'unica votazione a scrutinio segreto, da tenersi nella stessa seduta.
    E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.

 

Articolo 27
Vice Presidente

  1. Nella seduta di insediamento il consiglio comunale elegge un vice presidente con le stesse modalità di votazione previste per la elezione del presidente di cui al comma 3 dell'art.26, con votazione separata.

  2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

  3. Nel caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, le funzioni di presidente vengono svolte dal consigliere anziano.

  4. Nel caso che il presidente sia espressione della maggioranza, il Vice Presidente viene eletto, di norma, tra i consiglieri di minoranza

 

Articolo 28
Ufficio di Presidenza

  1. Il presidente ed il vice presidente costituiscono l'ufficio di presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

 

Articolo 29
Durata del Mandato e Revoca del Presidente e del Vice Presidente

  1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio ovvero fino allo scioglimento del Consiglio comunale che li ha eletti.

  2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, nel caso di inadempimento dei doveri loro attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.

  3. Qualora nel corso del mandato si verifichi la cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente o del Vice Presidente, si procede alla surrogazione entro venti giorni con le modalità di cui agli artt. 26 e 27.

 

Articolo 30
Programmazione Consiliare

  1. L'ordine dei lavori di ciascuna seduta contenente l'elenco degli atti e le materie da trattare è formato dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente, che la presiede, dal Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari.
    In caso di mancato accordo dispone il Presidente del Consiglio comunale.

 

Articolo 31
Pubblicità delle Sedute

  1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

  2. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

  3. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

  4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali ha facoltà di disciplinare particolari procedure per l'esame e l'approvazione di proposte di deliberazione aventi specifiche ed individuate caratteristiche.

 

Articolo 32
Regolamenti Statutari

  1. Sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio i regolamenti:

    1. del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali;

    2. dei comitati di quartiere o di frazione;

    3. per i referendum.

 

Articolo 33
Consigliere Comunale

  1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

  2. La posizione giuridica del consigliere comunale è regolata dalla legge.

  3. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.

 

Articolo 34
Prerogative dei Consiglieri Comunali

  1. I consiglieri, nell'esercizio del potere di iniziativa, hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze di sindacato ispettivo su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
    I consiglieri hanno altresì diritto di presentare proposte di deliberazione per le materie del Consiglio Comunale

  2. Il Consigliere che abbia un qualsiasi interesse personale diretto o indiretto alle proposte di deliberazione deve astenersi dal partecipare al dibattito ed alla votazione.

  3. I Consiglieri comunali, nell'espletamento del mandato, hanno diritto di prendere conoscenza ed ottenere tempestivamente le copie degli atti, dei provvedimenti e dei verbali degli organi del Comune, dei comitati di quartiere o di frazione, delle aziende speciali, dei consorzi, delle istituzioni e delle società a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune, e, nel rispetto del segreto d'ufficio, hanno diritto di accesso agli uffici di tali enti.

  4. E' attribuito ai Consiglieri Comunali diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.

  5. Nell'esercizio delle funzioni il Consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.

  6. Per l'esercizio delle proprie prerogative, ogni Consigliere ha diritto di accesso agli uffici del Comune e delle Aziende ed Istituzioni dipendenti, nonché presso tutti i Consorzi e società comunque denominati in cui il Comune abbia una quota di partecipazione.

  7. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro un termine non superiore a venti giorni, ed a inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

  8. Un quarto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, possono richiedere la sottoposizione a controllo, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, delle deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale inerenti le seguenti materie:

    1. appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

    2. assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni;

  9. Su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, può essere proposta al Consiglio Comunale la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.

 

Articolo 35
Modalità di presentazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di Sindacato ispettivo

  1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le istanze di sindacato ispettivo devono essere indirizzate al Sindaco e presentate direttamente al protocollo del Comune.
    Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere presentate, sempre in forma scritta, anche in apposita seduta consiliare.
    Le risposte alle interrogazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco o dall'assessore delegato in tale seduta oppure per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione
    Per le istanze di sindacato ispettivo le risposte devono essere fornite dal Sindaco o dall'assessore competente entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune.

 

Articolo 36
Indennità dei Consiglieri Comunali

  1. I Consigliere Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.
    In nessun caso l'ammontare percepito, nell'ambito di un mese, dal Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

  2. Il Consigliere Comunale può, su richiesta, chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione, a condizione che ciò comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.
    Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

  3. L'indennità di funzione può essere incrementata o diminuita con delibera di Consiglio Comunale.
    Sono esclusi dall'incremento gli Enti Locali in condizioni di dissesto finanziario

 

Articolo 37
Dimissioni

  1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al protocollo del Comune ed al Presidente del Consiglio Comunale.
    Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
    Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

 

Articolo 38
Decadenza

  1. Nell'ipotesi in cui sussistano condizioni per la decadenza di Consiglieri, questa può essere pronunciata dal Consiglio anche su istanza di un singolo elettore.

  2. Le cause di decadenza del Consigliere Comunale sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
    Il Consigliere Comunale è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci ( 10 ) giorni dalla stessa.
    La decadenza dalla carica di Consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal Consiglio a seguito di assenza ingiustificata del Consigliere a tre adunanze consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare.
    L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente del Consiglio Comunale, assieme all'invito a far valere di fronte al Consiglio le eventuali cause giustificative.
    Il Consigliere Comunale può far pervenire le sue osservazioni entro quindici ( 15 ) giorni dalla notifica dell'avviso.
    Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale e copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci ( 10 ) giorni.

  3. La temporanea sostituzione di un Consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

 

Articolo 39
Trasparenza dell'Operato degli Eletti e dei Nominati

  1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno di mandato, rendono pubblica la propria situazione patrimoniale.

  2. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune.

  3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo, il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

 

Articolo 40
Gruppi Consiliari

  1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente ed al Segretario Comunale, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.
    Nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

  2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere.

  3. lI gruppi di maggioranza e di minoranza hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale.

 

Articolo 41
Commissioni Consiliari Permanenti

  1. Per una approfondita e spedita trattazione degli argomenti e degli atti amministrativi di propria competenza, il consiglio comunale istituisce al suo interno commissioni permanenti costituite da consiglieri comunali.
    Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni.

  2. Le Commissioni consiliari permanenti nelle materie di propria competenza svolgono nei confronti del Consiglio attività referenti, istruttorie, redigenti e di iniziativa su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio.
    Le Commissioni esprimono parere obbligatorio ma non vincolante sugli atti di competenza consiliare loro sottoposti entro i termini stabiliti dal regolamento.

  3. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e funzionari del Comune, degli amministratori e dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a prevalente partecipazione di capitale pubblico locale e degli enti dipendenti, nonché dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione degli enti con partecipazione comunale.

  4. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali determina le procedure di lavoro delle Commissioni e prevede l'attribuzione ad esse di personale, sedi, mezzi adeguati.

 

Articolo 42
Commissioni d'Inchiesta

  1. Il Consiglio comunale su proposta di risoluzione sottoscritta da un quinto dei Consiglieri comunali, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la costituzione di una commissione d'inchiesta formata da Consiglieri che rappresentino in numero uguale gruppi di maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali.
    La Presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.

  2. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di costituzione e la disciplina delle commissioni d'inchiesta.

 

Articolo 43
Commissioni Speciali

  1. II Consiglio comunale su proposta di risoluzione sottoscritta da un quinto dei Consiglieri comunali, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la costituzione di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni inerenti l'attività amministrativa o problemi anche prevedendo la partecipazione di componenti non Consiglieri.
    La commissione d'indagine è formata da Consiglieri che rappresentino in numero uguale gruppi di maggioranza e di minoranza consiliari per accertare la regolarità e la correttezza della attività amministrativa comunale.

  2. La commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario

  3. La commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire. Può sentire i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti comunali.
    La commissione si riunisce per determinazione del presidente che procede alla convocazione in via informale.
    Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori della commissione di indagine si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita relazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Le relazioni devono essere depositate presso la segreteria dell'ente e messe a disposizione dei consiglieri. Esse sono sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti in apposita seduta

  4. La commissione riferisce al consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Presidente apposita convocazione dello stesso

  5. Il Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni d'indagine.

 

Articolo 44
Tutela delle Minoranze

  1. Alle minoranze vengono attribuite la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia ove costituite.
    Vengono, tra le altre, individuate come commissioni di controllo o di garanzia :

    1. la commissione consiliare permanente affari generali ed istituzionali;

    2. le commissioni di indagine e le commissioni di inchiesta.

  2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno Commissioni con criterio proporzionale, per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza.
    Alla presidenza è nominato un Consigliere Comunale della minoranza.

 

Articolo 45
Uffici del Consiglio

  1. Sono istituiti uffici per il supporto e l'organizzazione dell'attività del Consiglio comunale, cui sovrintende il Presidente dello stesso.

  2. Il Consiglio comunale ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.

  3. Il Consiglio comunale dispone degli uffici comunali per il supporto organizzativo, informativo, giuridico, amministrativo alle attività degli organi consiliari e dei Gruppi.

  4. Il Consiglio per la propria attività utilizza adeguate risorse previste in apposito capitolo di bilancio.

 

 

CAPO III - La Giunta Comunale

Articolo 46
Compiti

  1. La Giunta comunale, composta dal Sindaco e dagli assessori, è l'organo esecutivo collegiale e di alta amministrazione del Comune.
    Esegue gli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio comunale, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
    Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
    Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

  2. La Giunta:

    1. collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico amministrativi stabiliti dal Consiglio comunale;

    2. svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale;

    3. compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Consiglio comunale, agli organi di decentramento, ai dirigenti, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

 

Articolo 47
Composizione

  1. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori che può variare da un minimo di cinque ( 5 ) ad un massimo di sette ( 7 ).

 

Articolo 48
Nomina degli Assessori

  1. Il Sindaco, eletto a suffragio universale e diretto, nomina i componenti della giunta comunale, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

  2. Possono essere nominati Assessori persone in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
    Il consiglio comunale vigila e verifica sulla presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli Assessori.

 

Articolo 49
Durata in Carica - Dimissioni - Surrogazione

  1. La giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo consiglio comunale.

  2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al protocollo del Comune ed al Sindaco ed hanno efficacia al momento della loro sostituzione che deve avvenire entro il termine di sette ( 7 ) giorni dalla presentazione delle dimissioni.
    L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.

  3. Della revoca e della sostituzione degli Assessori, il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.

 

Articolo 50
Funzionamento della Giunta

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno e ne dirige l'attività.

  2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco, nelle votazioni palesi, o di chi in sua assenza svolge funzioni vicarie.

  3. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

 

Articolo 51
Mozione di Sfiducia

  1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta obbligo di dimissioni.

  2. Il Sindaco e la giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al segretario generale.
    Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle disposizioni delle leggi vigenti.

 

Articolo 52
Pubblicità della Situazione Economica ed Associativa del Sindaco e degli Assessori

  1. Il Sindaco e gli Assessori, al momento della nomina e per ogni anno del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche la propria situazione reddituale e patrimoniale .

 

 

CAPO IV - Il Sindaco

Articolo 53
Il Sindaco

  1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovraintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con le linee programmatiche, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

  2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

 

Articolo 54
Competenze ed Attribuzioni del Sindaco

  1. Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali ed inoltre:

    1. attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;

    2. riferisce semestralmente al Consiglio comunale sullo stato di attuazione degli accordi di programma;

    3. può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;

    4. può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;

    5. nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, il Direttore Generale ed il Segretario Generale;

    6. può attribuire ai dirigenti anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;

    7. adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti;

    8. rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei dirigenti;

    9. stipula i gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari;

    10. riferisce al Consiglio comunale sull'attività della Giunta almeno una volta nel corso dell'anno.

  2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e servizi pubblici per armonizzarli alle esigenze degli utenti, elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con altri enti erogatori di servizi pubblici non comunali.

  3. Il Sindaco adotta ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica, avvalendosi degli uffici e servizi comunali.

 

Articolo 55
Elezione e Durata in carica

  1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni di legge.

  2. Assume le funzioni dopo la proclamazione degli eletti e presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

  3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

  4. Non è possibile ricoprire la carica di Sindaco per un periodo superiore a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

 

Articolo 56
Cessazione dalla Carica

  1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

  2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
    In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario.

  3. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
    I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo consiglio.
    Fino a tale termine le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

  4. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata:

    1. dallo scioglimento del consiglio comunale, nei casi previsti dalla legge;

    2. dall'approvazione della mozione di sfiducia.

 

Articolo 57
Vice Sindaco

  1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

  2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

 

 

TITOLO III ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I - Caratteristiche Generali

Articolo 58
I servizi Pubblici Locali

  1. Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità e redditività. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.

  2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società di cui al testo unico degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

 

Articolo 59
Gestione dei Servizi

  1. La Giunta presenta all'approvazione del Consiglio la proposta di indirizzi gestionali per ogni servizio pubblico.

  2. Unitamente al conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio il quadro completo di tutti i servizi pubblici locali in cui sono indicate le forme gestionali adottate, i risultati economici ottenuti nell'esercizio precedente, le eventuali proposte di modifica delle forme gestionali.

 

Articolo 60
Controllo della Gestione dei Servizi

  1. La Giunta Comunale esercita sulle attività delle aziende speciali e delle istituzioni il riscontro della responsabilità amministrativa, la vigilanza ed il controllo di risultato.

    1. Quando siano riscontrate gravi irregolarità gestionali e/o violazioni di legge il Sindaco dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

    2. In caso di mancato raggiungimento degli obbiettivi, il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Comunale

  2. Il Consiglio comunale, su iniziativa della Commissione consiliare di controllo, su proposta di un quinto dei Consiglieri promuove con specifica deliberazione la verifica dei risultati economici, sociali e qualitativi di un singolo servizio pubblico locale.

  3. Entro un tempo determinato non superiore a sei mesi i risultati della verifica sono sottoposti all'esame del Consiglio.

 

Articolo 61
Scelta delle Forme Gestionali dei Servizi Pubblici

  1. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni e a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

  2. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua dismissione.

 

Articolo 62
Carta dei Servizi Pubblici

  1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.

  2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

  3. Il Consiglio comunale verifica l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sull'effettiva applicazione delle carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati, sull'adeguata pubblicità agli utenti.

 

Articolo 63
Commissione Consiliare Permanente di Controllo

  1. Il Consiglio Comunale può istituire una Commissione consiliare di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.

  2. La Commissione consiliare di controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.

  3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.

  4. La Presidenza della commissione è attribuita ai gruppi di minoranza consiliare.

 

 

CAPO II - Le Modalità e l'Assetto di Gestione

Articolo 64
Istituzione

  1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

  2. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernete i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti da istituzioni.

  3. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

  4. Il Consiglio comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione ne stabilisce le finalità, gli indirizzi, il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale. Alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico - contabile da parte dei revisori dei conti, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

  5. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile e garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici.

  6. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

  7. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale proprio comandato da parte del Comune, nonché può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali.
    Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

  8. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

 

Articolo 65
Ordinamento, Funzionamento e Contabilità delle Istituzioni

  1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

  2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

  3. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti compreso il presidente.

  4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo i criteri di competenza politico - amministrativa, specificati nell'atto di nomina.
    Devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il comune di Ariano Irpino, le cariche di consigliere comunale, assessore, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

  5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

  6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.
    Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dal regolamento dell'istituzione.

  7. Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato nominato dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'istituzione.

  8. Il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo delle istituzioni sono approvati dal Consiglio comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

 

Articolo 66
Azienda Speciale

  1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.

  2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
    Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

  3. Lo statuto dell'azienda ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

 

Articolo 67
Organi dell'Azienda Speciale

  1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
    Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

  2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

  3. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, compreso il presidente.

  4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo i criteri di competenza politico - amministrativa, specificati nell'atto di nomina.
    Devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il comune di Ariano Irpino, le cariche di consigliere comunale, assessore, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

  5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

  6. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione.
    Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda speciale .

  7. Il direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del Comune, assunto anche con contratto a tempo determinato, nominato dal Sindaco sentito il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale.

 

Articolo 68
Revoca degli Amministratori

  1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.

  2. La revoca è comunicata dal Sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

  3. In caso di revoca, dimissione o cessazione per altra causa di uno o più amministratori, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

  4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione, risulti non soddisfacente.
    La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

 

Articolo 69
Scioglimento degli Organi

  1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del Sindaco, di propria iniziativa o su proposta del consiglio comunale, per i seguenti motivi:

    1. cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;

    2. gravi irregolarità amministrative o gestionali;

    3. reiterata violazione di legge e di regolamento;

    4. persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

  2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

 

Articolo 70
Società per Azioni e a Responsabilità Limitata

  1. Il Comune può costituire e partecipare a società per azioni ovvero a società e/o a società a responsabilità limitata con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi quei diritti e quelle prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico.
    Il Comune può quindi costituire o partecipare a società per azioni ovvero a società a responsabilità limitata, senza il vincolo della partecipazione maggioritaria pubblica locale.
    L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo che la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sia riservata al Comune.
    Nella predette società la partecipazione del Comune non può superare l'80% del capitale sociale, fatte salve le procedure transitorie per il collocamento delle azioni sul mercato azionario.
    Ove nelle predette società partecipino altri enti locali e la Regione i reciproci rapporti sono prevalentemente determinati attraverso specifica convenzione.

  2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare con atto motivato in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati.
    Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio comunale.

  3. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.

  4. Le società per azioni cui partecipa il Comune possono essere sottoposte alla certificazione del bilancio.

  5. Il Comune favorisce attraverso specifiche iniziative la sottoscrizione da parte di cittadini ed utenti di quote azionarie delle società per azioni che gestiscono servizi pubblici di particolare interesse sociale.

 

Articolo 71
Società Collegate e Controllate

  1. Le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e le aziende speciali possono, in armonia con i fini statutariamente perseguiti, partecipare all'istituzione di società di capitali o assumervi partecipazioni.

  2. Qualora tali società svolgano servizi pubblici locali i relativi statuti dovranno contenere disposizioni volte a consentire la vigilanza ed il controllo da parte del Comune.

 

Articolo 72
Concessione a Terzi

  1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.

  2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.

  3. Nel relativo capitolato sono disciplinate modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive, in particolare in materia tariffaria, e loro vincolabilità da parte del Comune, facoltà di recesso e di riscatto.

 

Articolo 73
Obbligo di Riferire al Consiglio

  1. E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo e di partecipazione di altri Enti Pubblici o privati, riferisca annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza, da parte del Comune, di tale modo di gestione.

 

CAPO III - Nomine degli Amministratori

Articolo 74
Designazione e Requisiti

  1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva, entro quindici giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società.
    Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte del Sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.

  2. Nell'avviso pubblico sono resi noti in particolare i requisiti di studio e di professionalità e le cause di incompatibilità per l'accesso alle cariche.

 

 

TITOLO IV RAPPORTO FRA ENTI

CAPO I - Forme Associative

Articolo 75
Programmazione e Cooperazione

  1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

  2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Avellino, con la Regione Campania e la Comunità Montana dell'Ufita.

 

Articolo 76
Convenzioni

  1. Il consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Enti Locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

  2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

  3. Nella convenzioni gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.
    Le convenzioni possono inoltre prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

  4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

 

Articolo 77
Consorzi

  1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Enti Locali e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia ed altri Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

    1. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

    2. lo statuto del consorzio.

  2. Tra gli stessi Enti Locali non può essere costituito più di un consorzio.

  3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

  4. Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.

  5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita.

  6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.

  7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio.

  8. Ai consorzi che gestiscono attività che presentano rilevanza economica ed imprenditoriale, nonché ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nel rispettivo statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali.
    Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

 

Articolo 78
Accordi di Programma

  1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

  2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

  3. Il Sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate.
    Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

  4. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche compresi nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

  5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al consiglio comunale, ed assicura la collaborazione del comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

  6. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

 

Articolo 79
Variazione di Strumenti Urbanistici

  1. Qualora l'accordo di programma comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale.

  2. Il Sindaco, nel concludere l'accordo, inserisce nello stesso la condizione risolutiva della eventuale mancata ratifica da parte del consiglio comunale.

  3. Il Presidente del consiglio è tenuto a convocare il consiglio comunale entro trenta giorni dalla conclusione per la ratifica, a pena di decadenza.

  4. In caso di mancata ratifica da parte del consiglio comunale, il Sindaco comunica alle altre amministrazioni interessate la risoluzione dell'accordo.

 

 

TITOLO IV DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - Decentramento

Articolo 80
Partecipazione popolare

  1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla amministrazione dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza

 

Articolo 81
Decentramento

  1. Il Comune favorisce e promuove l'istituzione di Comitati di quartiere o di frazione, quali organismi di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa su base territoriale, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza

  2. I Comitati hanno competenza consultiva su tutte le questioni generali di specifico interesse del quartiere o della frazione, costituenti oggetto di deliberazione da parte del Comune.

  3. Il parere è obbligatorio ma non vincolante.

  4. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le modalità con cui i Comitati possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente articolo;

 

 

CAPO II - Istituti della Partecipazione

Articolo 82
Diritti Individuali

  1. Il Comune di Ariano Irpino considera la tutela dei diritti della persona principio fondamentale della propria azione e ne favorisce l'esercizio.

 

Articolo 83
Libere Forme Associative

  1. Il Comune favorisce le libere forme associative senza scopo di lucro che operano in ogni sfera socialmente significativa, si adopera per migliorare la loro azione, garantisce la loro informazione sulle materie di specifico interesse.

  2. Il Comune rende pubblici i criteri e le procedure di assegnazione alle libere forme associative di contributi economici e mezzi strumentali, di sedi e spazi pubblici.

  3. E' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Comune, con scadenza annuale, l'elenco delle libere forme associative che hanno ottenuto agevolazioni o hanno usufruito di beni del Comune, nonché di quelle che hanno fatto richiesta.

 

Articolo 84
Rapporti con le Associazioni

  1. Il Comune registra, a istanza delle interessate, le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

  2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

  3. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

  4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

  5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

 

Articolo 85
Volontariato

  1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato.

  2. E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali del Comune previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione.

  3. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività del Comune, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionali, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza.

 

 

CAPO III - Organismi di Partecipazione

Articolo 86
Le Consulte

  1. Le Consulte sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere forme associative, organizzazioni di volontariato, categorie professionali ed economiche, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni.

  2. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte con specifica deliberazione, stabilendone la composizione, le modalità di elezione del Presidente e degli altri eventuali organi da parte della Consulta stessa, le procedure di convocazione e di voto.

  3. Il Sindaco ed il Consiglio comunale possono convocare specifiche riunioni delle Consulte per l'esame di provvedimenti nelle materie di loro competenza e per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.
    A tali riunioni possono partecipare gli Assessori competenti per materia senza, però, diritto di voto.

  4. Fatta salva la possibilità di nuove istituzioni da parte del Consiglio Comunale, sono istituite le seguenti nuove consulte:

    1. consulta degli anziani

    2. consulta dei portatori di handicap

    3. consulta dei giovani (forum).

 

Articolo 87
Consiglio delle Donne

  1. Il Comune di Ariano Irpino istituisce il Consiglio delle donne, composto dalle elette nel Consiglio comunale e da una rappresentanza dei gruppi e delle associazioni femminili presenti nella città.

  2. Il Consiglio delle donne si propone di promuovere il ruolo della donna nella società, di valorizzare il fare ed il sapere femminile in tutte le sue forme, di sostenere le pari opportunità nel lavoro, di promuovere interventi contro la violenza sessuale.

  3. Con regolamento vengono disciplinate le modalità costitutive, la composizione, gli ambiti privilegiati di proposta e gli atti da sottoporre a preventivo parere obbligatorio.

 

Articolo 88
Consiglio dei Ragazzi

  1. Il Comune di Ariano Irpino allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

  2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

    1. politica ambientale;

    2. sport;

    3. tempo libero;

    4. giochi;

    5. rapporti con l'associazionismo;

    6. cultura e spettacolo;

    7. pubblica istruzione;

    8. assistenza ai giovani ed agli anziani;

  3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

 

 

CAPO IV - Iniziativa, Consultazioni Popolari

Articolo 89
Istanza

  1. L'istanza costituisce formale richiesta scritta, formulata da soggetti singoli o associati, rivolta al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti per sollecitare audizioni, presentare memorie sul contenuto di atti amministrativi o normativi da adottare od in corso di adozione da parte degli organi competenti, al fine di evidenziare esigenze di interesse comune.
    All'istanza viene data risposta motivata entro 30 giorni dalla presentazione.

 

Articolo 90
Proposte e Petizioni

  1. Cinquecento soggetti titolari del diritto di iniziativa e di partecipazione, di cui all'articolo 9 del presente statuto, possono, con atto scritto e sottoscritto, esporre problemi e chiedere al Sindaco l'adozione di provvedimenti, ovvero presentare al Sindaco od al Consiglio comunale proposte di adozioni di provvedimenti.
    Le petizioni e le proposte devono indicare tre sottoscrittori che possono essere uditi dal Sindaco o dagli organi collegiali competenti.

  2. Il regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali stabilisce le modalità di sottoscrizione ed i criteri di esame delle petizioni e delle proposte prevedendo comunque, entro 45 giorni dalla presentazione, una risposta motivata in cui si dà atto degli atti conseguenziali assunti ovvero dell'impossibilità a provvedere.

 

Articolo 91
Consultazioni

  1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative e promuove forme di consultazione popolare per avere una maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà sociale, economica, civile, anche utilizzando strumenti statistici.

  2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi. Possono essere delimitate a zone specifiche della città, o particolari fasce della popolazione.

  3. Il Consiglio comunale delibera sulle iniziative di consultazione predisponendo specifici atti di disciplina.

  4. Il Presidente del Consiglio comunale promuove la discussione in Consiglio sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti entro due mesi dalla loro comunicazione.

 

Articolo 92
Forme di Partecipazione dei Cittadini dell'Unione Europea e degli Stranieri Regolarmente Soggiornanti

  1. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

  2. Tutte le forme di partecipazione dei cittadini italiani, regolate e disciplinate dal presente Statuto, relative alla partecipazione e all'attività amministrativa, ivi compresi gli istituti referendari, sono estese ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

 

 

CAPO V - Referendum

Articolo 93
Azione Referendaria

  1. Sono consenti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
    Il referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo.
    Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singoli provvedimenti già assunti.

  2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.

  3. Il risultato del referendum è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall'ufficiale comunicazione dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

  4. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti che abbiano compiuto almeno 16 anni di età, anche se non forniti di cittadinanza italiana.

 

Articolo 94
Limiti e Materie

  1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi nel periodo compreso dal 01 aprile al 30 giugno
    Il regolamento sul referendum disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito.

  2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:

    1. su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;

    2. elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

    3. il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

    4. lo Statuto ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;

    5. provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;

    6. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

    7. espropriazioni di pubblica utilità;

    8. oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.

 

Articolo 95
Disciplina del Referendum

  1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

  2. In particolare il regolamento deve prevedere:

    1. i requisiti di ammissibilità;

    2. i tempi;

    3. le condizioni di accoglimento;

    4. le modalità organizzative;

    5. i casi di revoca e sospensione;

    6. le modalità di attuazione.

  3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

    1. 1500 cittadini residenti nel Comune di Ariano Irpino che abbiano compiuto almeno 16 anni di età anche se non forniti di cittadinanza italiana, con sottoscrizione nell'arco di tre mesi;

    2. il Consiglio Comunale.

  4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.

  5. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita dal Difensore civico, il cui giudizio deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme.

 

Articolo 96
Effetti del Referendum

  1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

  2. Nel caso in cui la proposta referendaria sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il competente Organo comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa.

  3. Se, quindi, l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

  4. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

 

 

TITOLO VI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - Il Procedimento

Articolo 97
Principi Procedurali

  1. Il Comune di Ariano Irpino informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

  2. Con regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la corretta organizzazione e conservazione dei documenti, lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.

  3. Il Sindaco disciplina i singoli procedimenti, individua gli uffici competenti all'istruzione e definizione degli atti, garantisce i diritti di accesso e d'informazione.

 

Articolo 98
Svolgimento

  1. Il procedimento amministrativo si sviluppa attraverso la comunicazione ai soggetti che per legge devono intervenire ed ai destinatari degli effetti del provvedimento finale, dell'inizio dello stesso, dell'ufficio e del responsabile, delle modalità per l'accesso agli atti.

  2. Le esigenze di celerità che impediscono la comunicazione dell'inizio della fase procedimentale devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.

 

Articolo 99
Partecipazione

  1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono presentare memorie, proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo 

     

Articolo 100
Accordi

  1. Il Comune può concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

 

Articolo 101
Responsabile

  1. Il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto di competenza comunale in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti, alle disposizioni sul procedimento ed è comunque individuabile sino alla designazione del funzionario preposto al procedimento, nel dirigente responsabile del servizio o, in mancanza, direttamente del settore funzionale, sotto la cui competenza ricade l'istruzione procedimentale.

  2. Il responsabile del procedimento assolve gli obblighi da esso derivanti per il rispetto dei termini, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previste dalle norme vigenti, salvo condizioni di particolare e giustificato motivo.

 

 

CAPO II - Efficacia, Pubblicità, Accesso agli Atti

Articolo 102
Efficacia degli Atti Amministrativi

  1. I regolamenti ai fini della loro maggiore conoscibilità, dopo l'esito positivo del controllo, sono soggetti ad una seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per venti giorni consecutivi.

  2. L'ordinanza del Sindaco è immediatamente esecutiva ed affissa per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune.

  3. Il Sindaco può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.

  4. Le determinazioni dei dirigenti, dotate di numerazione separata progressiva, sono immediatamente esecutive, pubblicate per cinque giorni all'Albo Pretorio del Comune e raccolte in un unico archivio cui è garantita la piena accessibilità.

 

Articolo 103
Pubblicità degli Atti e dell'Attività Comunale

  1. Tutti gli atti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione.
    Il Comune individua le misure idonee per favorirne la diffusione e la conoscenza, cura la raccolta aggiornata ed accessibile al pubblico dei regolamenti comunali e degli atti normativi adottati dagli enti, istituzioni, aziende, consorzi, società a partecipazione comunale.

  2. Nella sede del Comune sono riservati idonei spazi per la collocazione dell'Albo Pretorio, ove vengono pubblicati atti, provvedimenti ed avvisi secondo le previsioni di legge, Statuto, regolamento.

  3. E' fatto obbligo per il Comune la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Comune di Ariano Irpino di tutti i regolamenti, delle deliberazioni ed ordinanze più significative.

 

Articolo 104
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

  1. L'ufficio per le relazioni con il pubblico cura la raccolta e l'aggiornamento costante delle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e ne garantisce la facile conoscenza a tutti gli interessati, assicura la pubblicizzazione dei servizi resi dall'Amministrazione in modo diretto o indiretto, la conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della struttura pubblica.

  2. L'ufficio ha il compito di fornire chiarimenti sull'iter seguito da provvedimenti e pratiche amministrative, individuando e comunicando il nominativo del responsabile del procedimento e quanto possa essere utile al cittadino per l'esercizio dei propri diritti.

 

Articolo 105
Accesso agli Atti

  1. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e norme regolamentari, o per effetto di una motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco.
    Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.

  2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici esercizi, rilasciano ai cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta presentata all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

  3. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dal regolamento.

 

 

CAPO III - Il Difensore Civico

Articolo 106
Caratteristiche Generali

  1. E' istituito il Difensore civico del Comune di Ariano Irpino, eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

  2. Il Difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, si attiva per eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione, sia di propria iniziativa, che a domanda di singoli ed associazioni anche su comunicazione orale.

  3. Il Difensore civico quale promotore di equità può intervenire presso l'Amministrazione per suggerire, nell'adozione di un atto, la soluzione più conforme nell'interesse del cittadino.

  4. Il Difensore civico esercita inoltre tutte le altre competenze ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti consiliari.

  5. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di provata competenza ed esperienza in discipline giuridico amministrative, in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio.
    I requisiti, le condizioni di incompatibilità, ineleggibilità, di decadenza sono stabilite da apposito regolamento.

  6. La durata del mandato è di quattro anni e può essere riconfermato solo per un secondo mandato.

 

Articolo 107
Funzioni e Garanzia del Contribuente

  1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in relazione all'attività degli uffici del Comune di Ariano Irpino, degli enti dipendenti, dei concessionari di pubblici servizi.

  2. Egli accerta lo stato dei fatti prospettato dai cittadini ed utenti, con facoltà di verificare con i dirigenti o responsabili d'ufficio interessati per competenza la veridicità di inadempienze, illegittimità, fatti a lui prospettati, accedendo agli uffici interessati, ottenendo copia di atti o documenti senza il limite del segreto d'ufficio.

  3. Il Difensore Civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all'articolo 113 bis.

 

Articolo 108
Obbligo di Risposta

  1. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore civico anche se non accolta impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento.

  2. La richiesta del Difensore civico costituisce provvedimento legalmente emesso da autorità per ragioni di giustizia; il responsabile del servizio o dell'ufficio competente che omette risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è sottoposto alle sanzioni ed alla responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

 

Articolo 109
Poteri di Conciliazione

  1. Quando le richieste si riferiscono alla produzione di atti amministrativi il Difensore civico può convocare il responsabile dell'ufficio per l'esame congiunto dello stato del procedimento o informarsi della relativa istruttoria al fine di assicurare un corretto sviluppo delle procedure e della definizione dell'atto, nella salvaguardia del rispetto delle esigenze del cittadino.

  2. Il mancato accoglimento da parte del responsabile del servizio o dell'ufficio competente di eventuali proposte avanzate dal Difensore civico è verbalizzato e comunicato al Sindaco.

  3. Il Difensore civico può svolgere funzioni di diretta sollecitazione agli organi comunali competenti per il riesame di atti già emanati nel caso si ravvisino dubbi di legittimità sul provvedimento là dove sia richiesto da singoli o associazioni portatrici di interessi diffusi.

 

Articolo 110
Poteri nei Confronti degli Uffici

  1. Il Difensore civico, con idonea motivazione, può denunciare all'Amministrazione comunale le cause delle inefficienze dei servizi e degli uffici prospettando la sostituzione dei responsabili se si riscontrano negligenze ed inidoneità gravi e reiterate.

  2. Quando ricorrono i casi indicati dalla legge il Difensore civico può proporre agli organi competenti l'apertura del procedimento a carico del personale

  3. Nei casi di violazione di legge in cui emergono profili di responsabilità penale al Difensore civico competente l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

 

Articolo 111
Informazione

  1. Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione riepilogativa dell'attività svolta evidenziando i casi di disfunzioni ed omissioni e formulando specifiche proposte in merito.

  2. Il Difensore civico può inviare note e richiedere audizioni al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi degli enti cui il Comune partecipa.

 

Articolo 112
Ufficio del Difensore Civico

  1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di proprio ufficio, composto da personale comunale.

  2. L'organizzazione dell'ufficio del Difensore civico è definita con regolamento istitutivo approvato dal Consiglio.

 

Articolo 113
Posizione Giuridica

  1. Il Difensore civico esercita l'attività in piena libertà ed indipendenza.

  2. Il regolamento individua le forme di collaborazione con il Difensore civico della Regione di cui sono fatte salve le competenze; si prevedono possibilità di collaborazione mediante convenzioni con tutte le amministrazioni pubbliche.

  3. Il regolamento istitutivo determina il trattamento economico.

 

 

TITOLO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE

CAPO V - Organizzazione degli Uffici

Articolo 114
Principi di Organizzazione

  1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività ed in funzione del più ampio decentramento.
    Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.

  2. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

 

Articolo 115
Personale e Dotazione Organica

  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

  2. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
    I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

  3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, secondo i principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

  4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, oltre che le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei seguenti principi

    1. adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione;

    2. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

    3. rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

    4. composizione delle commissioni, esclusivamente, con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

  5. Il Comune promuove e realizza l'aggiornamento e la formazione professionale del proprio personale, migliorandone le prestazioni anche attraverso l'ammodernamento delle strutture e degli strumenti.

  6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale, in applicazione dei principi della legge 20 maggio 1970 n. 300, e si ispira al principio della pari opportunità, oltre che nelle assunzioni, anche nelle progressioni di carriera.

  7. Il personale è organizzato in base ai principi della responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione e mobilità operativa.

  8. Il metodo di lavoro di norma è quello di gruppo ed è improntato alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione collegiale.

 

Articolo 116
Direttore Generale

  1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

  2. Il Direttore generale sovrintende a tutte le attività necessarie ed utili per la realizzazione del programma di governo della città esercitando i conseguenti poteri di impulso e di controllo.
    Spetta al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione.
    Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti comunali ad eccezione del Segretario generale.

 

 

CAPO II - Il Segretario Comunale

Articolo 117
Il Segretario Generale

  1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

  2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
    Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco

  3. Il segretari comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al presidente della seduta.

  4. Il segretario comunale può partecipare alle commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
    Egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri comunali.

  5. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale.

  6. Il segretario comunale presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri comunali, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

  7. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio.
    Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente .
    Esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

  8. Al Segretario Comunale, inoltre, possono essere conferite tutte le funzioni del Direttore Generale quando non risultano stipulate le convenzioni di cui all'art.108 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000 ed in ogni altro caso in cui il direttore non sia stato nominato

 

Articolo 118
Il Vice Segretario Generale

  1. Il Comune è dotato di un vice segretario comunale in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma1 del D. P.R. 4.12.1997 n. 465,, con il compito di coadiuvare il segretario e di sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

  2. Nei casi di assenza prolungata del Vice Segretario titolare, le funzioni vicarie ed ausiliarie del segretario generale possono essere attribuite dal Sindaco ad altro dirigente interno in possesso dei requisiti per l'accesso al posto, con contratto a tempo determinato.

  3. Al vice segretario, oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, spetta la direzione di una struttura organizzativa complessa definita nell'ambito dell'ordinamento degli uffici.

 

 

CAPO III - Dirigenza

Articolo 119
Dirigenti

  1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
    Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale o loro espressamente attribuiti per disposizione di legge.

  2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

 

Articolo 120
Responsabilità

  1. I pareri di regolarità tecnica e contabile, cui sono tenuti rispettivamente il responsabile del servizio interessato e quello del servizio ragioneria, ai sensi di quanto disposto dal testo unico degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, devono essere espressi formalmente ed essere obbligatoriamente inseriti e riportati nella deliberazione.

  2. I funzionari di cui al comma 1 del presente articolo, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

 

Articolo 121
Presidenza di Commissioni

  1. La presidenza di commissioni di concorso per il personale è attribuita a dirigenti, ferma l'esigenza di garantire la più ampia rotazione nell'arco temporale coincidente con il mandato amministrativo.

  2. Annualmente il Comune istituisce un elenco pubblico da cui attingere i membri delle Commissioni di concorso.
    Possono partecipare, inoltrando apposita domanda, dirigenti comunali, provinciali e regionali che prestano servizio in enti ubicati nel territorio regionale.
    Sulla base di tale elenco vengono individuati, in via eccezionale secondo il tenore del comma precedente, i membri di commissione.
    L'individuazione avverrà comunque mediante sorteggio e secondo un criterio di rotazione.
    Fino alla istituzione di tale elenco in caso di contemporaneo espletamento di più concorsi per non pregiudicare il buon funzionamento degli uffici, la presidenza delle Commissioni di concorso può essere eccezionalmente assunta da dirigenti di altri enti territoriali.

 

Articolo 122
Conferimento Responsabilità Dirigenziale

  1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

  2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.

  3. La copertura di posizione di direzione o di alta specializzazione può avvenire mediante incarichi a persone in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla posizione da ricoprire.

  4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.

  5. In sede di presentazione del conto consuntivo il Sindaco trasmette al Consiglio una relazione sullo stato della dirigenza con specifico riferimento, per i diversi uffici, ai risultati conseguiti nello svolgimento dell'attività ed alle esigenze dei servizi.

 

 

CAPO IV - Personale e Convenzioni

Articolo 123
Incarichi Esterni di Dirigenza e di Collaborazione Professionale

  1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può attribuire al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato incarichi dirigenziali o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

  2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

  3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

  4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

  5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà eccedere quella del mandato del Sindaco.

 

Articolo 124
Uffici di Supporto agli Organi di Direzione Politica

  1. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 125
Nucleo di Valutazione

  1. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti/responsabili è riservata al nucleo di valutazione.

  2. Le funzioni attribuite al nucleo di valutazione possono così riepilogarsi:

    1. predisposizione in sintonia con il controllo di gestione, dei criteri e dei parametri di valutazione della gestione dei servizi;

    2. verifica dei risultati di gestione dei singoli servizi e delle prestazioni dei dirigenti;

    3. altre eventuali attività di valutazione ritenute propedeutiche a provvedimenti di competenza del capo o comunque del vertice dell'Amministrazione.

  3.  Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore Generale, ove nominato, con funzione di presidente e da due membri esterni, ovvero da tre membri esterni, scelti dal Sindaco sentita la Giunta, di comprovata professionalità nonché di adeguata esperienza, da valutarsi alla luce di dettagliati curriculum in materia di:

    1. amministrazione e contabilità pubblica;

    2. attività istituzionale degli Enti Locali;

    3. tecniche di valutazione, sviluppo manageriale e controllo di gestione;

    4. tecniche di valutazione delle risorse umane.

  4. Il nucleo di valutazione risponde esclusivamente al Sindaco ed alla Giunta Comunale, può avvalersi di apposito contingente di personale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può richiedere informazioni e collaborazione agli uffici.

 

 

TITOLO VIII CONTABILITÀ - FINANZA - CONTROLLO DI GESTIONE

CAPO I - Programmazione Finanziaria

Articolo 126
Programmazione di Bilancio

  1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
    Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono:

    1. il bilancio di previsione annuale;

    2. la relazione previsionale e programmatica;

    3. il bilancio pluriennale.

  2. I documenti contabili di cui al comma 1 del presente articolo sono redatti dalla Giunta Comunale, previo esame con la commissione consiliare competente dei criteri per la loro impostazione.

  3. Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

 

Articolo 127
Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti

  1. Contestualmente al bilancio di previsione annuale, la Giunta Comunale sottopone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

  2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilità per indirizzarne l'attuazione.

  3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali varrà data allo stesso attuazione.

  4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale.
    Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma delle opere pubbliche e degli investimenti e viceversa.

  5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale.

  6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e di approvazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo precedente commi 3 e 4, contemporaneamente al bilancio annuale.

 

Articolo 128
Modalità atte ad Assicurare ai Cittadini ed agli Organismi di Partecipazione la Conoscenza del Bilancio

  1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'art. 8 del D.Lgsl . 267/2000, la conoscenza dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati mediante la pubblicazione di appositi manifesti o di opuscoli e la trasmissione, per estratto, di copia degli atti alle associazioni.

 

 

CAPO II - Autonomia Finanziaria

Articolo 129
Risorse per la Gestione Corrente

  1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

  2. Il Comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed a livello di fruizione dei servizi.

 

Articolo 130
Risorse per gli Investimenti

  1. La Giunta Comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

  2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità stabilite nel programma.

  3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

Articolo 131
Adeguamento allo Statuto del Contribuente

  1. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000 n. 212 come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

  2. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente/responsabile dei tributi.

  3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

 

 

CAPO III - Patrimonio, Appalti, Contratti

Articolo 132
Gestione del Patrimonio

  1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
    Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e stabilisce i tempi entro i quali devono essere sottoposti a verifica generale.

  2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente.
    Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

  3. La Giunta Comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione o in affitto a soggetti che offrono garanzie di affidabilità.
    Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

  4. La Giunta Comunale, in presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito con le modalità previste dalla legge.

  5. I beni patrimoniali possono essere alienati con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per i beni immobili e dalla Giunta Comunale per i beni mobili.
    La deliberazione del Consiglio Comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
    L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri Enti Pubblici e per i beni di modestissimo valore per i quali risulta evidente la non convenienza della procedura concorsuale.
    L'alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità previste dal regolamento.

 

Articolo 133
Appalti e Contratti

  1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

  2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante:

    1. il fine che con il contratto si intende perseguire;

    2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

    3. le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

  3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

  4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento.

 

 

CAPO IV - Contabilità

Articolo 134
Disciplina della Contabilità

  1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento emanato in conformità alle disposizioni del presente Statuto e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.

  2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti dal patrimonio dell'Ente.

  3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

 

Articolo 135
Contabilità Finanziaria

  1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal Consiglio Comunale.

  2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio.
    Sono comunque riservate alla Giunta Comunale le variazioni connesse ai prelevamenti dal fondo di riserva.

 

Articolo 136
Contabilità Economica

  1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.

  2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo i criteri organizzativi e o funzionali.

  3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

 

Articolo 137
Tesoreria e Riscossione delle Entrate

  1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

  2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha una durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

  3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

  4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione.Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta Comunale decide la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti, secondo l'interesse dell'Ente.

  5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 

CAPO V - Revisione e Controllo di Gestione

Articolo 138
Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri scelti come segue:

    1. uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da residente;

    2. uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

    3. uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

  2. Le incompatibilità e le ineleggibilità dei revisori dei conti sono stabilite dalla legge.

  3. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.
    Il regolamento prevede le modalità di decadenza e di revoca.
    Il revisore dei conti è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dalla legge.
    Il revisore dei conti cessa dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento.

  4. Il collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza dei suoi componenti.
    Al singolo revisore è consentito il compimento di atti istruttori.

  5. La convocazione del collegio compete al presidente dell'organo per sua iniziativa oppure su richiesta di uno degli altri due revisori.

  6. Il collegio dei revisori dei conti collabora con il Consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e fiscale della gestione.

  7. Per l'esercizio delle loro funzioni, i revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

  8. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riscontrano immediatamente al Consiglio Comunale.

  9. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

 

Articolo 139
Rendiconto della Gestione

  1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende in conto del bilancio e del patrimonio.

  2. La Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

  3. Il collegio dei revisori di conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

  4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, in seduta pubblica con il voto della maggioranza dei componenti assegnati.

 

Articolo 140
Controllo della Gestione

  1. Il Consiglio Comunale, con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

  2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

  3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo del Comune tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

  4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione di bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta Comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

 

 

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 141
Norme in Vigore

  1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso.
    I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque immediatamente applicabili.

  2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti.
    Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

 

Articolo 142
Attuazione dello Statuto

  1. E' istituita la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali, composta dal Presidente del Consiglio comunale, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri stabilito dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
    Ad essa è attribuito il compito di verificare lo stato di attuazione dello Statuto, predisporre e coordinare la stesura dei regolamenti che hanno rilievo statutario, sovrintendere alla concreta predisposizione delle misure organizzative e dei provvedimenti per l'attuazione degli istituti richiamati dallo Statuto, proporre modifiche o integrazioni dello Statuto e misure organizzative e provvedimenti necessari per una sua funzionale attuazione.

  2. Ogni anno il Presidente della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali presenta al Consiglio una specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto.

  3. Ciascun Consigliere comunale può proporre modifiche statutarie, su cui si esprime preventivamente la Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.
    Tutte le proposte di modifica sono portate al dibattito del Consiglio in una unica seduta annuale da svolgere nell'ultimo mese dell'anno, salvo il caso di modifiche od integrazioni urgenti.

  4. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale da soggetti titolari dei diritti di cittadinanza se fatte proprie dalla Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali.

 

Articolo 143
Abrogazione di Norme

  1. L'entrata in vigore del presente Statuto abroga il precedente statuto comunale adottato con la deliberazione n. 77 del 8 ottobre 1991 ed approvato dal Co.Re.Co. con provvedimento n. 23968 del 29 novembre 1991, nonché tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

 

Articolo 144
Disciplina Transitoria

  1. Le norme in materia di commissioni consiliari di cui agli articoli del presente statuto, acquistano efficacia contestualmente all'entrata in vigore della disciplina di dettaglio demandata al regolamento del consiglio comunale.
    Fino alla costituzione delle nuove commissioni consiliari continuano ad operare gli organismi in carica.

  2. L'entrata in vigore delle norme di cui al presente statuto, determina la costituzione dell'ufficio di presidenza.
    Entro venti giorni dalla data di efficacia del presente statuto, il consiglio comunale procede all'elezione del vice presidente del consiglio.

 

Articolo 145
Regolamenti di Applicazione

  1. Per una completa applicazione delle norme del presente statuto, gli organi competenti provvedono alla regolamentazione delle seguenti materie:

    1. consiglio comunale;

    2. commissioni consiliari;

    3. difensore civico;

    4. referendum popolari;

    5. associazionismo e partecipazione popolare;

    6. disciplina del procedimento di accesso ai documenti;

    7. personale ed organizzazione;

    8. criteri per il conferimento di incarichi esterni.

 

Articolo 146
Revisione dei Regolamenti

  1. Contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto o delle sue variazioni e successivamente alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 152 del presente statuto, gli organi competenti avviano una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.

  2. Per quanto non incompatibili con le norme statutarie, continuano a rimanere in vigore, fino alla approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

 

Articolo 147
Modifiche allo Statuto

  1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale.

  2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo.
    La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto, ai sensi dell'ari 6 del D. Lgs.vo 267/2000.

  3. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, da un quinto dei componenti assegnati al Consiglio Comunale, oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 500 (cinquecento) firmatari.

  4. Le proposte di modifica o abrogazione dello statuto non possono essere presentate prima di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo il caso di urgenza, riconosciuto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Tali proposte sono esaminate dal Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla presentazione.

 

 

Testo dello Statuto del Comune di Ariano Irpino
Approvato definitivamente con delibera Consiliare n. 40 dell'11.10.2001

 

 
HOME La Città Amministrazione Bandi Area Finanziaria Manifestazioni Cerca nel Sito Mappa del Sito
Comune di Ariano Irpino - P.zza Plebiscito | Tel 0825.875100 | Fax 0825.875147 | PEC: protocollo.arianoirpino@asmepec.it