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Comune di Ariano Irpino
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Regolamenti Comunali

Regolamento per l'accesso a contributi economici da parte di associazioni per attività ed iniziative nel campo dello sport. Norme per la concessione del patrocinio.

 

SOMMARIO

I
Norme generali
Art. 1 - Art. 2 - Art. 3

II
Richieste di contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa (campionati, tornei, etc.),
svolta nell'arco della stagione agonistica annuale.

Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7

III
Richieste di contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo,
occasionali e straordinarie
Art. 8 - Art. 9 - Art. 10

IV
Ammissione al contributo. Istruttoria e termini
Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14

V
Liquidazione dei contributi
Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18 - Art. 19 - Art. 20 - Art. 21

VI
Concessione del patrocinio del comune ad attività ed iniziative di carattere sportio.
Art. 22 - Art. 23 - Art. 24 - Art. 25 - Art. 26 - Art. 27

VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 28 - Art. 29

I - Norme generali

Art. 1

Con le presenti disposizioni vengono stabilite e disciplinate in dettaglio le condizioni, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell'ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive.

Art. 2

I contributi economici concessi dal Comune sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani.

Attraverso la concessione di contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno di enti, associazioni, gruppi parrocchiali, società sportive, ed, in genere, ad ogni organismo avente natura associativa, che praticano attività sportiva, che promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni, e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.

Art. 3

I soggetti destinatari di contributi economici sono tenuti a far risultare, in ogni forma di pubblicità delle attività e/o iniziative svolte, che esse si realizzano con il concorso del Comune.

II - Richieste di contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa (campionati, tornei, etc.),
svolta nell'arco della stagione agonistica annuale.

Art. 4

Al fine della concessione del contributo per attività sportiva ordinaria e continuativa, i soggetti interessati devono presentare preventivamente, in carta semplice e su apposito modello, specifica e motivata richiesta al Comune di Ariano Irpino - Assessorato allo sport - ENTRO IL 15 OTTOBRE di ogni anno, in riferimento alla stagione agonistica che si concluderà l'anno successivo.

Art. 5

La domanda di contributo deve contenere:

  1. indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, beneficiario dell'eventuale contributo;
  2. relazione illustrativa del programma di attività cui si riferisce la richiesta di sostegno finanziario dell'Amministrazione comunale, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, nonché dei destinatari e fruitori (grado di coinvolgimento dei cittadini) di essa;
  3. indicazione della rilevanza territoriale dell'attività (ambito comunale, provinciale, regionale, etc. - in cui essa si svolge);
  4. numero complessivo degli iscritti all'organismo associativo e numero di giovani coinvolti nella specifica attività;
  5. il piano finanziario dell'attività, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione, a norma di regolamento, dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati, ivi compresa ogni forma di sponsorizzazione. Nel piano finanziario devono essere altresì specificati gli introiti ricavabili da eventuali attività a pagamento, direttamente o indirettamente riferibile all'attività svolta, con particolare riferimento a corsi di avviamento alle varie discipline sportive.
  6. ammontare del contributo richiesto al Comune;

Art. 6

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Art. 7

Alla domanda di contributo debbono, inoltre, essere allegati:

  1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non già in possesso del Comune;
  2. copia dell’ultimo bilancio preventivo e dell'ultimo conto consuntivo di esercizio, con le relazioni che lo accompagnano, approvati dagli organi sociali competenti secondo le relative disposizioni statutarie;

III - Richieste di contributi per specifiche manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo,
occasionali e straordinarie.

Art. 8

La domanda intesa ad ottenere la concessione di contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative occasionali, deve essere presentata, in carta semplice e su apposito modello in distribuzione presso l'ufficio sport, almeno 45 giorni prima della data prevista per lo svolgimento di esse.

Ad essa viene data risposta entro i successivi trenta giorni.

I termini previsti dal comma precedente non si applicano per le iniziative che presentano caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, e per le quali l'ammontare del contributo richiesto non superi, comunque, le 500.000 lire.

Art. 9

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, va presentata con le stesse modalità e deve contenere le stesse indicazioni e la stessa documentazione, se non già in possesso del Comune, di cui ai precedenti artt. 5 e 7.

Art. 10

È fatto divieto allo stesso soggetto di essere ammesso al contributo con le modalità di cui al presente articolo, per più di due volte nello stesso anno.

IV - Ammissione al contributo. Istruttoria e termini

Art. 11

La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento.

A seguito delle domande degli interessati, verrà comunicato, a cura del responsabile di settore, l'avvio del procedimento, nei termini e con tutte le indicazioni di legge.

Nella fase istruttoria verranno valutati i documenti pervenuti e si potrà procedere alla richiesta di integrazione di documenti eventualmente mancanti.

Inoltre, nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla legge 7.8.1990, n.241, ed al Regolamento Comunale, nella fase istruttoria, nonché nella successiva fase di rendicontazione, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'attività o dell'iniziativa, possono essere richiesti chiarimenti ed ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente regolamento.

Art. 12

Ai fini della valutazione dei costi dell'attività della singola iniziativa, e della conseguente determinazione dell'ammontare del contributo, non saranno prese in considerazione le spese di ospitalità, rappresentanza e simili (ad es. pranzi e cene sociali), effettuate dai soggetti interessati, i quali, pertanto, dovranno eventualmente finanziare le stesse nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni.

Non sarà, altresì, considerata qualsiasi altra spesa non rientrante specificatamente nei costi relativi strettamente all'attività svolta, secondo il motivato apprezzamento del responsabile dell'istruttoria.

Art. 13

Ammissione ai contributi per attività ordinarie e continuative:

il competente Assessorato, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio e del relativo parere tecnico, e nei limiti degli stanziamenti definiti in bilancio, elabora e sottopone all'approvazione della Giunta municipale un piano di riparto, stabilendo l'ammontare dei contributi da destinare per le attività ammesse.

La concessione dei suddetti contributi sarà disposta dalla Giunta municipale entro il 31 marzo di ogni anno, fatti salvi eventuali impedimenti, di natura tecnica, che potranno non consentire il rispetto del predetto termine.

Entro 30 giorni dall'assunzione dell'atto deliberativo, si provvederà a comunicare agli interessati l'avvenuta concessione del contributo.

Saranno altresì comunicati, negli stessi termini, eventuali dinieghi alla concessione dei contributi, deliberati con il medesimo atto di cui al comma 1.

Art. 14

Ammissione ai contributi per iniziative e manifestazioni occasionali e straordinarie:

L 'ammontare del contributo viene di volta in volta stabilito e proposto dal competente Assessorato e deliberato dalla Giunta Municipale, nei termini di cui al secondo comma del precedente art. 8, tenuto conto dell'istruttoria dell'ufficio, delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche dell’iniziativa proposta.

L'accoglimento della richiesta, ovvero il diniego, saranno comunicati agli interessati tempestivamente, e comunque prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa.

V - Liquidazione dei contributi

Art. 15

Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento dell’attività o singola iniziativa, e presentazione del relativo rendiconto, con le modalità di cui al successivo art. 16.

Art. 16

La liquidazione avviene con apposita determinazione del dirigente di settore, su istruttoria del responsabile del procedimento, previa presentazione della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo, che si assume la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali:

una breve relazione illustrativa attestante l'avvenuta realizzazione dell’attività o iniziativa, ed il raggiungimento dei fini che esse si proponevano;

la rendicontazione consuntiva, con indicazione analitica delle "uscite" e delle "entrate" (compresi tutti gli eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici, o da privati, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, nonché eventuali introiti derivanti da attività a pagamento).

Il rendiconto deve essere corredato di idonea documentazione giustificativa, da valutarsi da parte del competente ufficio.

In caso di impossibilità, da motivare, ad esibire fatture, ricevute o altre pezze giustificative, potrà eventualmente costituire idonea documentazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta, sotto la propria personale responsabilità, dal beneficiario del contributo.

Tale possibilità è consentita a giustificazione di una spesa non superiore a L. 1.000.000, e comunque nei limiti del 10% dell'intera spesa dimostrata.

Art. 17

Qualora, in sede di consuntivo, le spese effettuate risultassero inferiori al contributo concesso, questo viene liquidato con decurtazione della somma eccedente.

Art. 18

Per la presentazione della documentazione consuntiva e per la liquidazione del contributo, vengono stabiliti i seguenti termini:

  1. per attività ordinarie: entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, e comunque non oltre il 31 agosto di ogni anno. La liquidazione del contributo sarà disposta nei successivi 30 giorni.
  2. per iniziative e manifestazioni straordinarie: entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa. La liquidazione del contributo sarà disposta nei successivi 30 giorni.

Art. 19

Qualora il termine per la trasmissione della documentazione non sia rispettato, si solleciterà l'invio della stessa concedendo ulteriori 30 giorni, pena la revoca del contributo.

La revoca è disposta dal competente capo settore, con propria determinazione.

Art. 20

Oltre che per il motivo di cui al precedente art. 19, i soggetti richiedenti ed assegnatari di contributo, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. non sia stata portata a termine l'attività o non sia stata realizzata l'iniziativa per le quali il contributo era stato accordato;
  2. venga presentata in modo insufficiente ed incompleto la documentazione prescritta nel precedente art. 16, in particolare per quanto attiene al consuntivo ed alla dimostrazione delle spese;
  3. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'attività o dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione dell'attività o iniziativa in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

Art. 21

È in facoltà dell'Amministrazione comunale, su proposta del competente Assessorato, concedere un contributo straordinario, in aggiunta a quelli disciplinati dal presente regolamento.

Il contributo straordinario potrà essere erogato a favore di società sportive che, al termine della stagione agonistica, abbiano conseguito un risultato particolarmente brillante, o che si siano comunque distinte nello svolgimento della propria ordinaria attività sportiva.

VI - Concessione del patrocinio del comune ad attività ed iniziative di carattere sportivo.

Art. 22

L’Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio , fra l'altro, ad iniziative e manifestazioni sportive e ricreative in genere, promosse ed organizzate da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, realizzate nel Comune, ovvero anche altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato per la Città di Ariano Irpino.

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e manifestazioni programmate assumono particolare valore sociale, educativo e sportivo.

Art. 23

La concessione del patrocinio può essere a titolo non oneroso, ovvero può essere accompagnata dalla concessione di contributi, a norma delle disposizioni precedenti, nonché dalla concessione di strutture e servizi a titolo gratuito.

Art. 24

Il patrocinio non oneroso è concesso dall'Assessore allo Sport, con proprio atto, previa istruttoria della richiesta da parte del competente ufficio.

Il patrocinio che prevede la concessione di beni o servizi è disposto con atto della Giunta municipale.

La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi eventualmente concessi a titolo gratuito.

Art. 25

La domanda di patrocinio non accompagnata da richiesta di contributo economico va presentata, su carta semplice, intestata al Comune di Ariano Irpino – Assessorato allo sport - almeno 20 giorni prima dell'iniziativa a cui si riferisce.

Nella domanda occorre fornire tutte le notizie utili per la valutazione dell'iniziativa, dell'organo promotore e di altri eventuali patrocinatori.

La concessione del patrocinio viene comunicata all'interessato con l'invio di copia dell'atto di Giunta o dell'Assessore allo sport.

Art. 26

Le iniziative e manifestazioni patrocinate dovranno essere sempre pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino - Assessorato allo sport".

Art. 27

La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dall'eventuale pagamento dalla tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione, nei limiti e con le riduzioni di legge e regolamento.

VII - Disposizioni transitorie e finali

Art. 28

Le disposizioni di cui al presente provvedimento relative alla concessione di contributi per attività sportiva ordinaria e continuativa entreranno in vigore con la stagione agonistica 1997-98.

Tutte le altre disposizioni saranno applicate non appena divenuta esecutiva la delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 29

A cura del settore servizi sociali e, segnatamente, dell'ufficio sport, sarà predisposta tutta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per l'ammissione ai contributi disciplinati dal presente regolamento.

Sarà cura dello stesso ufficio mettere a disposizione e garantire la massima diffusione della predetta modulistica, nonché dell'intero presente provvedimento, fra tutte le associazioni sportive operanti sul territorio.

L'ufficio, inoltre, predisporrà - e ne assicurerà la divulgazione nei modi e forme più idonee ed efficaci - apposite schede informative sui procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

 

Comune di Ariano Irpino
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Regolamenti Comunali

Regolamento per l'accesso a contributi economici da parte di associazioni per attività ed iniziative nel campo dello sport. Norme per la concessione del patrocinio.

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