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Comune di Ariano Irpino
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Regolamenti Comunali

Regolamento per l'assegnazione e la fruizione degli impianti sportivo in orario extra scolastico.

Sommario

I
Norme generali
Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5

II
Tipologia delle concessioni. termini e modalità delle richieste e dell'istruttoria
Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 - Art. 9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14

III
Corrispettivo per l'utilizzo degli impianti
Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18

IV
Modalità d'uso degli impianti e oneri a carico dei concessionari
Art. 19 - Art. 20 - Art. 21 - Art. 22 - Art. 23 - Art. 24 - Art. 25 - Art. 26 - Art. 27 - Art. 28 - Art. 29 - Art. 30 - Art. 31 - Art. 32

V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 33 - Art. 34

I - Norme generali

Art. 1

Le presenti disposizioni disciplinano in dettaglio i criteri, i termini e le modalità per l'assegnazione e la fruizione, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi annessi a scuole di competenza comunale.

Art. 2

Gli impianti oggetto della presente regolamentazione, sono, allo stato, così individuati:

  1. Palestra annessa alla S.M. "A. Covotti"
  2. Palestra annessa alla S.M. "P.S. Mancini"
  3. Palestra annessa alla S.E. Martiri
  4. Palestra annessa alla S.E. Palazzisi
  5. Palestra annessa all’I.P.S.I.A. - via Villa Caracciolo)

Art. 3

Gli impianti di cui al precedente articolo sono gestiti, al momento, direttamente dal Comune.L’Amministrazione Comunale potrà provvedere in seguito a valutare ed attuare altre forme gestionali di essi, a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di apposito Regolamento sulle modalità di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

In ogni caso, la gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

Art. 4

Il Comune, quale Ente proprietario delle palestre, intende garantire in orario extrascolastico la fruizione degli impianti da parte della più ampia collettività locale.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti dell'utenza scolastica, a cui è subordinato qualsiasi altro uso da parte di terzi.

Art. 5

Sono utenti degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento: gli Enti di promozione, le Società sportive che svolgono tornei e campionati, le Federazioni Sportive, gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, nonché i gruppi amatoriali, che attuano iniziative sportive e praticano attività fisico-motoria.

II - Tipologia delle concessioni. termini e modalità delle richieste e dell'istruttoria

Art. 6

Le concessioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale possono essere di due tipi :

A) Stagionali

B) Temporanee

Sono stagionali quelle che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento per un periodo corrispondente all'anno scolastico, o durante l'intera stagione sportiva ed agonistica, e che abbiano, di norma, inizio entro il 31 ottobre.

Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo (preparazione atletica invernale delle società sportive, corsi sportivi di breve periodo, manifestazioni ed iniziative varie).

La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni temporanee.

Art. 7

Le richieste di concessione stagionale degli impianti devono essere avanzate al Comune di Ariano Irpino, Assessorato allo sport, su apposito modulo, entro il 31 luglio di ogni anno, in riferimento alla stagione successiva.

Le domande pervenute oltre detta scadenza, verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d'utilizzo ed accolte in quanto compatibili con esso.

Art. 8

Nella domanda, sottoscritta dal Presidente o dal Rappresentante legale del soggetto richiedente, vanno fornite le seguenti indicazioni:

  1. Tutti i dati dell'organismo associativo o gruppo amatoriale richiedente;
  2. Tipo di attività sportiva praticata;
  3. Finalità e programmi delle attività, con le modalità di utilizzazione degli impianti;
  4. Data esatta di inizio e conclusione delle attività;
  5. Giorni e orari di utilizzo richiesti;
  6. Numero e tipologia dei destinatari;
  7. Nomi di chi presiede allo svolgimento delle attività e degli addetti alla vigilanza e pulizia;
  8. Dichiarazione di accettazione della normativa scolastica e comunale in materia d'uso delle strutture scolastiche;
  9. Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento;
  10. Dimostrazione della sussistenza delle coperture assicurative.

Art. 9

Alla domanda delle Associazioni vanno allegati, se non già in possesso del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente.

Per i gruppi amatoriali è necessario il possesso di certificato medico abilitante all'attività da svolgere.

Art. 10

Al fine di garantire la massima fruizione degli impianti ed evitare problemi logistici ed organizzativi, nella redazione del piano di concessione, l'Assessore allo sport, di concerto con il competente ufficio, vaglierà in modo coordinato tutte le domande pervenute entro il termine di cui al precedente art. 7, consultando, se necessario, i richiedenti, per eventuali integrazioni o aggiustamenti.

Di norma, una stesso soggetto richiedente non potrà usufruire di più di un impianto nella stessa stagione. salvo verifica della eventuale disponibilità di essi.

Art. 11

I piani di assegnazione dovranno garantire una ripartizione omogenea tra gli utenti del periodo, dei giorni e delle ore di utilizzo. Al fine di evitare sovrapposizioni o il mancato rispetto delle esigenze dei singoli utenti che abitualmente utilizzano il medesimo impianto, questi possono concordare preventivamente tra loro le richieste degli spazi.

Qualora, tuttavia, le richieste di concessione siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, le assegnazioni potranno non sempre rispettare rigidamente le indicazioni dei richiedenti. Esse sono, in tal caso, effettuate in base alle disponibilità ed in relazione ad eventuali criteri di priorità, stabiliti, secondo un prudente apprezzamento, dal competente assessorato.

In caso di diniego, o di concessioni che non soddisfano i richiedenti è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

Sui reclami decide, entro i successivi 15 giorni, l'Assessore allo sport, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 12

A conclusione dell'esame delle richieste, e comunque entro il 31 agosto, verrà predisposto un calendario annuale, riportante la proposta di ripartizione delle assegnazioni in uso delle singole palestre.

La ripartizione delle assegnazioni sarà trasmessa, a cura del competente ufficio comunale, a tutte le scuole interessate, al fine di acquisire il parere e l'assenso (vincolante) all'utilizzo degli impianti, da parte degli organi collegiali della scuola, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 co. 1 lett.f) e 96 co. 4 del D.Lv. 16.04.1994 n. 297.

Art. 13

Se tutti i requisiti ed i pareri sono favorevoli, l'ufficio sport comunicherà agli interessati l'accoglimento della richiesta di utilizzo degli impianti, invitandoli ad effettuare il versamento, a favore dell'Amministrazione Comunale, dell'importo dovuto, di cui ai successivi art. 15 e 16, tramite conto corrente postale.

A seguito di presentazione al predetto ufficio di copia dell'avvenuto versamento, sarà emesso e consegnato il formale atto di concessione. Solo dopo tale provvedimento essi sono autorizzati all'utilizzazione degli impianti.

I richiedenti potranno usufruire solo dei turni assegnati, senza possibilità di spostamenti. Verranno, per contro, autorizzate le richieste di interscambio tra di essi dei turni assegnati.

Art. 14

Le richieste di concessione temporanea degli impianti, per attività ed iniziative occasionali, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività ed iniziative stesse.

Esse vengono accolte secondo la disponibilità delle singole palestre, tenuto conto del calendario annuale.

Per le modalità di presentazione e i contenuti delle domande, nonché per l'istruttoria di esse, si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 13.

III - Corrispettivo per l'utilizzo degli impianti

Art. 15

Per l'uso degli impianti sportivi, gli utenti sono tenuti al pagamento di un corrispettivo, a titolo di rimborso spese, ed in rapporto ai costi di gestione, che viene determinato in L._______ orarie.

Il corrispettivo viene elevato a L._______ orarie per gli Enti ed Associazioni che svolgono, all'interno delle palestre, corsi a pagamento di avviamento alle varie discipline sportive.

Le suddette quote a carico degli utenti vengono determinate in via provvisoria, nelle more che il Consiglio comunale riveda o definisca, in riferimento ai costi di gestione, le singole tariffe, contribuzioni ed entrate a specifica destinazione, quale finanziamento di vari servizi erogati dal Comune.

Art. 16

Per le concessioni stagionali, dovrà essere versato anticipatamente il corrispettivo corrispondente ad un mese di utilizzo. Successivamente tale corrispettivo va versato trimestralmente.

Per le concessioni temporanee, l'importo dovuto va versato anticipatamente.

Art. 17

La somma complessiva dovuta per le concessioni stagionali è quantificata in base all'assegnazione, alla data di inizio e di cessazione dell'attività, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti, salvo presentazione di una dichiarazione scritta di rinuncia.

A tal proposito, eventuali rinunce all'utilizzo degli impianti devono essere presentate per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza prevista per l'utilizzo stesso.

Nel caso di rinunce presentate in ritardo, oppure presentate nel corso della stagione, si procederà comunque all’addebito del corrispettivo previsto per i 15 giorni successivi, anche in caso di mancato utilizzo.

Nell’ipotesi prevista al comma precedente, qualora il turno possa essere immediatamente coperto con assegnazione ad altra società, il pagamento a carico del rinunciante è sospeso a far data dalla nuova assegnazione.

Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo degli impianti avuti in assegnazione; l'occasionale mancato utilizzo comporta comunque l'addebito del turno.Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione nelle stagioni successive.

Art. 18

L'Amministrazione comunale, con apposito atto di Giunta, potrà concedere a titolo gratuito gli impianti quando si ravvisi il particolare valore sociale, culturale di attività o manifestazioni sportive.

Gli impianti potranno essere concessi in uso gratuito, in particolare, per iniziative e manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza, e quelle, di rilievo sovracomunale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città.

IV - Modalità d'uso degli impianti e oneri a carico dei concessionari

Art. 19

L'uso dell'impianto, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione, assunte d'intesa con le scuole interessate, è effettuato in regime di autogestione.

Gli utenti, pertanto, dovranno provvedere, previo ritiro e riconsegna delle chiavi di volta in volta, all'apertura e chiusura dell'impianto, e farsi altresì carico della vigilanza e pulizia di esso, assumendosi le conseguenti responsabilità e le eventuali relative spese.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti fra l'utente ed eventuali collaboratori o personale utilizzato per le predette incombenze.

Art. 20

L'utente si rende garante verso il Comune e l'Istituto scolastico, assumendosi ogni responsabilità, per eventuali danni che dovessero essere arrecati all'impianto, alle attrezzature ed a ogni altro bene di proprietà di questi ultimi, nonché di ogni altro danno o somma che il Comune e/o l'Istituto potranno essere tenuti a corrispondere a chiunque, in conseguenza delle attività svolte nell'impianto durante la sua utilizzazione.

La scuola ed il Comune sono, pertanto, espressamente esonerate da ogni responsabilità, civile e patrimoniale, per danni a persone o cose che dovessero verificarsi nell'impianto durante il periodo di utilizzo.

In relazione a quanto sopra, l'utente autorizzato potrà, a propria copertura, provvedere alla stipula di polizza assicurativa per i rischi connessi all'attività da esercitarsi nell'impianto, in relazione alla natura dell'attività stessa ed al numero dei frequentatori, anche a copertura di eventuali furti o danneggiamenti di materiale di proprietà dell'Istituto.

Art. 21

Prima dell'assegnazione dell'impianto per l'uso stagionale, un impiegato delegato dal Comune, eventualmente congiuntamente al Responsabile dell'istituto scolastico o proprio delegato, faranno constatare lo stato dei locali e quello delle attrezzature.

Il concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, rispettando tutte le norme di sicurezza e di igiene, e impegnandosi a mantenere l'impianto concesso in uso in perfetto stato di efficienza e conservazione.

L'Amministrazione, anche su segnalazione della scuola o di altri utenti, potrà prescrivere l'attuazione di eventuali lavori in danno, per il ripristino di parti dell'impianto danneggiate in seguito all'uso da parte del richiedente.

Art. 22

Al termine di ogni turno di attività, l'impianto dovrà essere consegnato agli altri utilizzatori pulito e pronto all'uso.

In particolare, al termine di ogni giornata di utilizzo, la struttura e gli annessi servizi dovranno essere scrupolosamente puliti per essere pronti all'uso scolastico per il giorno successivo.

Art. 23

L'assegnatario è responsabile del rispetto, da parte dei propri associati e di chiunque altro sia ammesso nell'impianto, di tutta la normativa vigente riguardante l'accesso alle singole attività sportive e la pratica di esse.

Art. 24

Gli utenti devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, gli utenti potranno consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione.

Art. 25

Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva; il nome degli istruttori; il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento; il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.

Art. 26

Per le attività e manifestazioni sportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente e immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

Art. 27

È fatto obbligo agli assegnatari di rispettare le sottoriportate ulteriori disposizioni:

  1. L'accesso agli impianti in assegnazione è subordinato alla presenza di almeno un tecnico, un dirigente o un accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o il gruppo.
  2. L'accesso agli spogliatoi è consentito quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell'attività in palestra.
  3. È fatto divieto di utilizzare attrezzi sportivi di proprietà dell'Istituto scolastico o di altre Società sportive, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature fisse.
  4. È fatto obbligo a chiunque pratichi attività sportiva di indossare apposite calzature, idonee e conformi a tale attività sportiva.
  5. Gli utenti sono tenuti ad osservare tassativamente gli orari concordati ed autorizzati, come riportati nell'atto di concessione.
  6. È vietata la pratica del gioco del calcetto e del calcio in generale all'interno delle palestre, tranne che nei casi esplicitamente autorizzati.

Art. 28

Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Art. 29

Il Comune e la scuola, anche d'intesa e congiuntamente, hanno piena facoltà di effettuare ispezioni e sopralluoghi per verificare che l'uso dell'impianto sia conforme a quanto previsto nell'autorizzazione e nel presente regolamento.

Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuni, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.

Art. 30

Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti, per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.

Art. 31

La concessione potrà essere revocata o sospesa temporaneamente dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari, ed in particolare per:

morosità nei pagamenti del corrispettivo d'uso;

inosservanza delle regole, oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quanto prescritto con lo specifico atto di concessione d'uso;

danneggiamenti intenzionali o derivanti da negligenza alle strutture ed alle dotazioni degli impianti sportivi.

Art. 32

La concessione d'uso può essere, comunque, sempre revocata, sospesa o modificata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della quota già versata, limitatamente alle ore non utilizzate.

V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 33

Le disposizioni di cui al presente regolamento relative alla concessione degli impianti per l'uso stagionale entreranno in vigore con la stagione agonistica 1998-99.

Tutte le altre disposizioni saranno applicate non appena divenuta esecutiva la delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 34

A cura del settore servizi sociali e, segnatamente, dell'ufficio sport, sarà predisposta tutta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze di concessione degli impianti, come previsto dal presente regolamento.

Sarà cura dello stesso ufficio mettere a disposizione e garantire la massima diffusione della predetta modulistica, nonché dell'intero presente regolamento, fra tutte le associazioni sportive operanti sul territorio.

L'ufficio, inoltre, predisporrà - e ne assicurerà la divulgazione nei modi e forme più idonee ed efficaci - apposite schede informative sui procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

 

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