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Regolamenti Comunali

Regolamento Generale delle Entrate

 

Titolo I - Disposizioni Generali

Articolo 1 – Oggetto
Articolo 2 – Limiti
Articolo 3 – Aliquote e tariffe
Articolo 4 – Agevolazioni

Titolo II - Gestione e Accertamento delle Entrate

Articolo 5 – Forme di gestione
Articolo 6 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Articolo 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Articolo 8 – Attività di controllo delle entrate
Articolo 9 – Rapporti con i cittadini
Articolo 10 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
Articolo 11 – Accertamento delle entrate non tributarie
Articolo 11/bis – Crediti di modesta entità ed interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi comunali
Articolo 12 – Contenzioso tributario
Articolo 13 – Sanzioni tributarie
Articolo 13/bis – Interpello del contribuente
Articolo 14 - Autotutela

Titolo III - Riscossione e Rimborsi

Articolo 15 – Modalità di pagamento
Articolo 15/bis – Dilazioni di pagamento
Articolo 16 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
Articolo 17 – Rimborsi

Titolo IV - Norme finali

Articolo 18 – Norme finali

 

 

  TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 - Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti

  2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

  3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquote massime dei singoli tributi, riservate alla legge statale.

  4. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall’art. 52 del Decr. Lgs. 15/12/1997 n° 446, nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare delle disposizioni contenute nel Decr. Lgs. 267 del 18/8/2000, in coordinamento con il Regolamento di Contabilità.

 

Articolo 2 - Limiti

  1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

 

Articolo 3 - Aliquote e tariffe

  1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

  2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

  3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, i responsabili dei servizi interessati, sottopongono alla Giunta Comunale, specifiche proposte per l’individuazioni delle stesse, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

  4. Salvo diversa disposizione legislativa, qualora le deliberazioni di cui al comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogare le aliquote, tariffe e prezzi in vigore.

 

Articolo 4 - Agevolazioni

  1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente articolo 3.

  2. Nel caso in cui leggi successive all’entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni, esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza , con specifica deliberazione consiliare.

  3. Con determina del responsabile del Tributi, si procede, ai sensi dell’art. 86 della Legge 28/12/1995 n°549, alla esenzione dal pagamento dei tributi comunali per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

 

 

  

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Articolo 5 - Forme di gestione

  1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

  2. Oltre alla gestione diretta per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzata, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

    1. gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 30, 31, 32 del Dec. Lgs. n° 267 del 18/8/00 della fase dell’accertamento

    2. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267

    3. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’art. 113, comma 3, lettera e ) del Decr. Lgs 267/2000, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446

    4. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28.1.1998, n. 43, iscritti nell’Albo di cui all'art. 53 del Decr. Lgs 446/97 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali

    5. affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali

  3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

  4. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

 

Articolo 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

  1. Con decreto del Sindaco, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale di individuazione, viene nominato per ogni tributo di competenza dell’Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; il Sindaco determina inoltre le modalità per l’eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

  2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

  3. In particolare il funzionario responsabile cura:

    1. tutte le attività inerenti, la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie)

    2. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva

    3. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l’esterno

    4. cura il contenzioso tributario

    5. dispone i rimborsi

    6. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione

    7. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione del tributo.

 

Articolo 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

  1. Sono responsabili delle attività organizzative e della gestione inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi, ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano di gestione o con altro provvedimento amministrativo.

 

Articolo 8 - Attività di controllo delle entrate

  1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

  2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori d’intervento.

  3. Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

  4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

 

Articolo 9 - Rapporti con i cittadini

  1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

  2. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti postano in carico ai cittadini.

  3. Presso gli uffici competenti e presso l’Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

 

Articolo 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

  1. L’attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie devono essere informati a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

  2. Il provvedimento di liquidazione e d’accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

  3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

  4. In caso d’affidamento in concessione della gestione dell’entrata, l’attività di liquidazione ed accertamento devono essere effettuati dal concessionario, con le norma stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

 

Articolo 11 - Accertamento delle entrate non tributarie

  1. L’entrate è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

  2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).

  3. Il Responsabile del Servizio che accerta l’entrata è tenuto a trasmettere al Responsabile del Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all’accertamento stesso entro i dieci giorni successivi.

 

Articolo 11/bis - Crediti di modesta entità ed interessi per la riscossione ed i rimborsi dei Tributi Comunali

  1. Ai sensi dell’art. 16 della legge n. 146 del 08.05.1998 e dell’art.25, comma 4, della Legge 289/2002, tenuto conto dei costi diretti e indiretti delle attività di controllo e riscossione, gli importi inferiori ad € 12 (dodici), arrotondati all’unità euro, accertati e liquidati, anche in termini di rimborso, non sono dovuti.

  2. Tale importo, omnicomprensivo di interessi, sanzioni (comunque denominate), addizionali ex- ECA e Provinciali, viene riferito ad ogni singolo periodo d’Imposta.

  3. Il tributo è comunque dovuto o rimborsabile per l’intero ammontare se i relativi importi superano i limiti di 12 €.

  4. La disposizione di cui al comma 1, ai sensi del DPR n. 109 del 12/05/1999 art. 1 comma 3, non si applica qualora il debito tributario, comprensivo o costitutivo di sole sanzioni amministrative od interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

  5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 133/1999, per l’attività di accertamento,liquidazione, riscossione e per il rimborso e la rateizzazione dei Tributi comunali, gli interessi sono determinati con riferimento al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/06/2003 (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/06/2003) e s’intendono automaticamente variati in presenza dell’emanazione di successive modifiche al suddetto Decreto.

 

Articolo 12 - Contenzioso tributario

  1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell’ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell’ente. Il delegato rappresenta l’ente nel procedimento.

  2.  L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

  3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’ente.

 

Articolo 13 - Sanzioni tributarie

  1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 e succ . modif. ed integr.

  2. Qualora gli errori nell’applicazione del tributo siano da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede all’irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

  3. L’avviso di contestazione della sanzione deve essere contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L’avviso d’irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Articolo 13/bis - Interpello del contribuente

  1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Tributi, che risponde entro centoventi giorni (4 mesi), circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

  2. La risposta dell' ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento, alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

  3. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.

  4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.

  5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Funzionario Responsabile, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa.

 

Articolo 14 - Autotutela

  1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

  2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere, di regola, preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

    1. grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio.

    Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

  3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

    1. errore di persona

    2. evidente errore logico o di calcolo

    3. errore sul presupposto dell’imposta

    4. doppia imposizione

    5. mancata considerazione di pagamenti d’imposta, regolarmente eseguiti

    6. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza

    7. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati

    8. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione

  4. E’ consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione Comunale quando:

    1. non sia pronunciata sul merito della controversia, ma abbia accertato esclusivamente l’esistenza di ragioni pregiudiziali quali:

      1. irricevibilità

      2. difetto di giurisdizione

      3. incompetenza

      4. inammissibilità

      5. improcedibilità.

    2. Si sia pronunciata sulla base di motivazioni diverse da quelle che formano oggetto di giudicato.

 

 

TITOLO III
RISCOSSIONE

Articolo 15 - Modalità di pagamento

  1. In via generale, e salvo le eventuali modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi entrata comunale, tributaria e non , può essere pagata nel seguente modo:

    1. versamento diretto alla Tesoreria Comunale

    2. versamento sul conto corrente postale intestato al Comune – Servizio Tesoreria - per le Entrate non tributarie, ovvero sul conto corrente intestato al singolo tributo, per le entrate tributarie

    3. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale

    4. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere preventivamente approvate dal Comune.

  2. La riscossione coattiva sia dei tributi sia delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, o con quella indicata dal R.D. 14.4.1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

  3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell’Economo o di altri agenti contabili.

  4. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dai rispettivi regolamenti.

  5. Agli agenti contabili e riscuotitori speciali, anche di fatto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 233 del D.Lgs. 18.08.2000., n. 267, con l’obbligo di produrre rendiconto della loro gestione entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, allegando la relativa documentazione giustificativa.

  6. Gli stessi sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell’organo di revisione.

  7. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

 

Articolo 15/bis - Dilazioni di pagamento

Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n° 602 e alla legge112/1999, possono essere concesse, dal Funzionario responsabile del tributo, su specifica richiesta motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni addotte inerenti la temporanea difficoltà economica, purché ciò avvenga prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

  • durata massima 60 mesi, le rate scadono l’ultimo giorno del mese

  • l’importo delle singole rate è arrotondato ai cinquanta centesimi

  • decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata

  • applicazione degli interessi di rateazione nella misura annuale del 4% previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 modificato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2003

  • inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni

  • Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi

E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate o di importi già dilazionati.

La rateazione avrà la seguente graduazione:

  1. fino a 250,00: nessuna rateazione

  2. da 250,01 a 2.500,00: fino ad un massimo di 12 rate mensili

  3. da 2.500,01 a 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili

  4. da 6.000,01 a 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili

  5. da 25.000,01 a 50.000,01 fino ad un massimo di 48 rate mensili

  6. Oltre 50.000,01 fino ad un massimo di 60 rate mensili

Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni in precedenza indicate soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 25% delle somme complessivamente dovute.

Nel caso che il debito residuo risulti superiore a Euro 5.000,00, la dilazione o rateazione è concessa previa anche prestazione di garanzia fideiussoria.

In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a Euro 5.000,00 è necessario produrre garanzia fideiussoria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
I provvedimenti di rateazione debbono essere compilati in due copie una per l’Ufficio, una per il Contribuente.

 

Articolo 16 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

  1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione.

 

Articolo 17 - Rimborsi

  1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio per richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.

  2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.

 

 

TITOLO IV
NORME FINALI

Articolo 18 - Norme finali

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

  2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

 

  

Comune di Ariano Irpino
Regolamento Generale delle Entrate
- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 29 del 04 Aprile 2001
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 06 del 03 febbraio 2005
ATTENZIONE:
I testi
pubblicati non rivestono carattere di ufficialità e non sono sostitutivi, in alcun modo, della pubblicazione ufficiale cartacea

 

 
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