ariano irpino

Comune di Ariano Irpino

Regolamenti Comunali

Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti

 

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Numero delle Commissioni
Art. 3 - Classificazione delle Commissioni
Art. 4 - Costituzione delle Commissioni
Art. 5 - Sedute delle Commissioni
Art. 6 - Incompatibilità a presiedere la Commissione
Art. 7 - Assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni
Art. 7 bis - Sostituzione di assessori
Art. 8 - Modalità di votazione per l’assegnazione dei Consiglieri
Art. 9 - Rappresentanza della minoranza
Art. 9 bis - Comunicazione al Consiglio e rinnovo
Art. 9 ter - Insediamento delle Commissioni
Art. 9 quater - Presidente
Art. 9 quinques- Convocazione
Art. 10 - Partecipazione dei Revisori dei Conti
Art. 11 - Componenti esterni al Consiglio Comunale
Art. 12 - Assegnazione a più Commissioni
Art. 13 - Sedi delle Commissioni
Art. 14 - Uffici delle Commissioni
Art. 15 - Arredamento degli Uffici delle Commissioni
Art. 16 - Segreteria delle Commissioni
Art. 17 - Incombenze al personale addetto agli Uffici della Commissione
Art. 18 - Diritto di accesso agli atti del Comune
Art. 19 - Rapporti fra i Presidenti delle Commissioni
Art. 20 - Esame delle pratiche
Art. 21 - Partecipazione del Sindaco e degli assessori alle sedute
Art. 22 - Invio delle pratiche alle Commissioni
Art. 23 - Tempo per la discussione
Art. 24 - Modalità di esame delle pratiche
Art. 25 - Riunione dei Presidenti delle Commissioni
Art. 26 - Riunioni congiunte
Art. 27 - Doveri ed indennità

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l’attività delle Commissioni Consiliari permanenti, istituite ai sensi dell’Art.18 dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Numero delle Commissioni
I 20 consiglieri assegnati al Comune vengono ripartiti nelle 3 commissioni permanenti indicate nel successivo Art.3.

Art. 3 - Classificazione delle Commissioni
Le 3 commissioni consiliari permanenti sono:
- Affari generali e istituzionali;
- Assetto e utilizzazione del territorio;
- Servizi Sociali- Sviluppo economico.

Art. 4 - Costituzione delle Commissioni
Ogni Commissione è formata da 7 membri.
Prima di iniziare qualsiasi attività la commissione nomina, con votazione palese, fra i suoi membri, un Presidente, che la presiede, ed un Vice Presidente.
In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.
Sono rappresentati proporzionalmente i gruppi politici.

Art. 5 - Sedute delle Commissioni
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche; per la validità delle decisioni adottate dalle stesse occorre la presenza di almeno 4 componenti.
I pareri delle Commissioni sono validi qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, prevale il voto di che presiede la Commissione.
Le commissioni di norma si riuniscono almeno una volta al mese.

Art. 6 - Incompatibilità a presiedere la Commissione
Il Sindaco e gli assessori non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente di Commissione né possono, a qualsiasi titolo, presiedere i lavori delle stesse.

Art. 7 - Assegnazione dei Consiglieri alle Commissioni
Il Presidente del Consiglio,d’ intesa con i capigruppo consiliari, provvede ad assegnare i consiglieri alle varie Commissioni.
Nell’assegnazione si tiene conto, nei limiti del possibile, delle aspirazioni manifestate dai Consiglieri e delle loro attitudini in relazione alla natura del lavoro da svolgere in seno alla commissione.
Qualora l’intesa di cui al precedente comma I non si raggiunga, l’assegnazione dei Consiglieri alle varie commissione viene effettuata dal Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio segreto ed in seduta pubblica.
L’assegnazione alle varie commissioni da parte del Consiglio viene fatta per tutti i consiglieri, qualora non sia raggiunta nessuna intesa, o per quella parte in cui questa non è stata raggiunta.

Art. 7 bis - Sostituzione di assessori
Il consigliere chiamato a far parte della Giunta, è sostituito nella Commissione da altro consigliere del suo gruppo.

Art. 8 - Modalità di votazione per l’assegnazione dei Consiglieri
Per le votazioni di cui al comma 3 dell’Art.7, ad ogni consigliere viene data una scheda con la denominazione delle commissioni non ancora completate a fianco delle quali sono tracciati tanti righi quanti sono i consiglieri da designare.
Il Consigliere viene assegnato alla commissione nella quale ha riportato il maggior numero di voti.
Per l’assegnazione dei consiglieri alle varie commissioni si segnano, in via di massima, i criteri indicati al comma II dell’Art.7.

Art. 9 - Rappresentanza della minoranza
La minoranza deve essere rappresentata in ogni Commissione.
Il numero dei consiglieri facenti parte della minoranza non è tale da consentirne la presenza in ogni Commissione,. questa va limitata a quella possibile.
Quando l’assegnazione dei consiglieri alle Commissioni viene fatta al Consiglio Comunale, ogni votante deve indicare sulla scheda i nominativi pari ai 2/3 dei componenti da eleggere, per dare modo alla minoranza di essere rappresentata.
Qualora il numero dei Consiglieri da eleggere non sia divisibile per 3, l’indicazione va limitata ad un numero di consiglieri che si avvicina per eccesso a 3 delle commissioni stesse.

Art. 9 bis - Comunicazione al Consiglio e rinnovo
1) Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le variazioni nella composizione delle commissioni permanenti nella prima seduta utile.
2) Le commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio, ma vengono rinnovate, quando lo richieda la maggioranza di due terzi del Consiglio Comunale.
3) Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti cessano automaticamente dalla carica.

Art. 9 ter - Insediamento delle Commissioni
Entro 15 giorni dalla costituzione delle Commissioni, il Sindaco con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:
a. insediamento della Commissione;
b. la nomina del Presidente;
c. la nomina del Vice Presidente;
La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano.

Art. 9 quater - Presidente
Il Presidente convoca e presiede la commissione, assicura il buon andamento dei lavori, dirama l’ordine del giorno; apre, sospende e chiude le sedute; dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne stabilisce l’ordine; controlla e reclama i risultati delle stesse; fa osservare il presente regolamento.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.
Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione in consiglio comunale sui pareri della commissione stessa.

Art. 9 quinques- Convocazione
Il Presidente convoca la commissione con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente eletto almeno tre giorni prima della seduta.
In caso di particolare ed indifferibile urgenza la commissione può essere convocata ad horas; di norma, anche nell’urgenza, va osservato un intervallo di almeno 24 ore dalla convocazione.
Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o per determinazione autonoma o su richiesta scritta, del Sindaco o di 1/3 dei componenti la commissione o di 1/5 dei consiglieri comunali.

Art. 10 - Partecipazione dei Revisori dei Conti
Alle sedute delle Commissioni possono prendere parte, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei revisori dei conti a tal fine, ogni Presidente dà notizia al Collegio dei revisori delle date in cui si svolgono le riunioni, con l’indicazione degli oggetti da trattare.

Art. 11 - Componenti esterni al Consiglio Comunale
I componenti la Giunta Comunale vengono assegnati dal Presidente, sentiti i capigruppo consiliari, alla commissione che più si addice alla loro specifica competenza tecnico - professionale.
Essi possono essere relatori.
I componenti di cui al precedente comma 1 non possono presiedere le commissioni; la loro presenza non si computa agli effetti della determinazione del numero legale, anche quando sono relatori.

Art. 12 - Assegnazione a più Commissioni
Qualora, in sede di assegnazione alle Commissioni da parte del Consiglio Comunale, un Consigliere abbia riportato un numero di voti che lo assegni a più di una commissione, questi deve indicare, seduta stante, per quale intende optare. Il Consiglio, nella stessa seduta, provvederà ad adottare i necessari atti consequenziali mirati al completamento di tutte le commissioni.

Art. 13 - Sedi delle Commissioni
Le Commissioni hanno sede e disimpegnano le loro funzioni presso gli Uffici Comunali.
Qualora occorra procedere all’esame od all’accertamento di determinati specifici fatti, le commissioni possono svolgere le loro funzioni in luoghi diversi dalla sede.

Art. 14 - Uffici delle Commissioni
E’ istituito, per ogni commissione, un Ufficio di Segreteria ubicato in appositi locali nel Palazzo Comunale.
All’Ufficio di Segreteria viene assegnato un dipendente di ruolo del Comune con il compito di redigere i verbali relativi ai provvedimenti adottati dalla Commissione e di assicurare il normale svolgimento delle relative pratiche burocratiche.

Art. 15 - Arredamento degli Uffici delle Commissioni
I locali assegnati alle Commissioni devono essere, per quanto possibile accoglienti e dotati di arredamento idoneo.

Art. 16 - Segreteria delle Commissioni
Il dipendente del Comune assegnato agli Uffici della Commissione non viene esonerato dall’espletare i propri compiti istituzionali.
La scelta del personale incaricato a disimpegnare funzioni burocratiche presso le commissioni viene fatta dal Sindaco, d’intesa con il Segretario Comunale e con i Presidenti delle varie commissioni.
Il Segretario Comunale- in relazione alle indicazioni del Sindaco e dei rispettivi Presidenti di commissioni- esercita la vigilanza sui rispettivi Uffici, nonché sul personale addettovi, impartendo istruzioni, indirizzi e coordinandone l’attività.

Art. 17 - Incombenze al personale addetto agli Uffici della Commissione
Il personale addetto agli Uffici della Commissione deve riportare, su apposito registro- preventivamente numerato e vidimato in ogni pagina dal Segretario Comunale- la data della seduta, l’oggetto di ogni discussione, il numero dei presenti, etc.
Alla fine di ogni seduta il registro viene firmato da tutti i partecipanti, unitamente al funzionario del Comune.

Art. 18 - Diritto di accesso agli atti del Comune
Per l’espletamento dei compiti istituzionali,i componenti le commissioni hanno diritto di prendere visione di atti e documenti afferenti le pratiche sottoposte al loro esame.
I funzionari comunali addetti ai rispettivi servizi sono tenuti ai componenti le commissioni i pareri e le delucidazioni richiesti nonché a dare visione di atti e documenti.

Art. 19 - Rapporti fra i Presidenti delle Commissioni
I Presidenti delle Commissioni sono tenuti a scambiarsi pareri e notizie sullo stato delle pratiche demandate al loro esame.

Art. 20 - Esame delle pratiche
Tutte le pratiche- prima che il Consiglio o la Giunta adottino i provvedimenti di loro competenza- devono essere trasmesse alla rispettiva commissione per l’esame e il conseguente parere; ciò nei limiti di cui all’Art.18 del vigente Statuto.
Le pratiche vanno inviate alla competente commissione dopo che siano state debitamente istruite dagli organi burocratici del Comune.

Art. 21 - Partecipazione del Sindaco e degli assessori alle sedute
Il Sindaco e gli Assessori possono assistere alle sedute delle commissioni senza diritto di voto. Tale facoltà è riconosciuta anche ad ogni consigliere comunale purché la maggioranza dei componenti la Commissione non si opponga.

Art. 22 - Invio delle pratiche alle Commissioni
Qualsiasi atto che forma oggetto di provvedimento da parte del Consiglio Comunale, deve essere trasmesso, dal Segretario Comunale, alla competente Commissione.
Il Sindaco, con provvedimento motivato, può assegnare la trattazione di pratiche a commissione diversa qualora ciò sia richiesto dall’interesse dei servizi.

Art. 23 - Tempo per la discussione
I Presidenti delle Commissioni debbono esaminare le pratiche nel più breve tempo possibile.
Nei casi ritenuti urgenti, il Sindaco può chiedere il sollecito esame delle pratiche. In tali circostanze i Presidenti devono convocare la rispettiva commissione entro le successive 48 ore non festive dalla richiesta.

Art. 24 - Modalità di esame delle pratiche
Le Commissioni devono improntare alla massima obiettività e spirito di collaborazione i pareri espressi sulle pratiche sottoposte al loro esame.

Art. 25 - Riunione dei Presidenti delle Commissioni
Il Sindaco può convocare i Presidenti delle varie commissioni singolarmente o congiuntamente, sia per trattare determinati argomenti che investono tutte le attività del Comune, sia per dare i necessari indirizzi onde assicurare l’organicità dell’azione Amministrativa, evitando il frazionamento fra i vari settori dei servizi.
A queste riunione deve intervenire il Segretario Comunale.
Possono anche essere invitati e intervenire i funzionari preposti alla direzione dei vari Uffici.

Art. 26 - Riunioni congiunte
Un argomento può essere assegnato a più commissioni riunite congiuntamente; le commissioni riunite sono presiedute di regola dal più anziano di età tra i presidenti delle commissioni stesse.

Art. 27 - Doveri ed indennità
Ogni consigliere è tenuto a partecipare ai lavori della propria commissione e le eventuali assenze dovranno essere motivatamente riferite al capogruppo; ai consiglieri è corrisposto il gettone di presenza ai sensi della Legge n.816/85.

 

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