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Regolamento per lApplicazione dellAccertamento
con Adesione ai Tributi Comunali
(LEGGE n.449 del 27.12.1997 e D.L.gs n.218/97)
- Capo I Accertamento con adesione
- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Ambito di applicazione dellistituto dellaccertamento con adesione
- Capo II Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente
- Art. 3 - Competenze
- Art. 4 - Avvio del procedimento
- Art. 5 - Procedimento di iniziativa dellufficio
- Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 8 - Perfezionamento della definizione
- Art. 9 - Effetti della definizione
- Capo III Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione
- Art. 10 - Riduzione della sanzione
- Capo IV Disposizioni finali
- Art. 11 - Decorrenza e validità
CAPO I
Accertamento con adesione
Art. 1
Principi generali
Il Comune di Ariano Irpino, nellesercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, listituto dellaccertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con lobiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
Art. 2
Ambito di applicazione dellistituto dellaccertamento con
adesione
Listituto dellaccertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dellufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente allattività di controllo formale delle dichiarazioni.
Laccertamento può essere definito anche con ladesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
Il ricorso allaccertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dellistituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali lobbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
Lufficio, per aderire allaccertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dellaccertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici delloperazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
Lufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo ladozione dellaccertamento, linfondatezza o lillegittimità dellaccertamento medesimo, ha il dovere di annullare latto di accertamento nellesercizio dellautotutela.
CAPO II
Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del
contribuente
Art. 3
Competenza
Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali, nominato con decreto sindacale in qualità di preposto la funzione di accertamento.
Art. 4
Avvio del procedimento
Il procedimento è attivato, di norma, dallufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
gli elementi identificativi dellatto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce laccertamento suscettibile di adesione.
il giorno ed il luogo della comparizione per definire laccertamento con adesione.
Art. 5
Procedimento di iniziativa dellufficio
Lufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna linstaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dellavviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con lindicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire laccertamento con adesione.
Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, linvio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dellesercizio dellattività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per leventuale definizione dellaccertamento con adesione.
La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante linvito, non è obbligatoria e la mancata risposta allinvito stesso non è sanzionabile, così come lattivazione del procedimento da parte dellufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
La mancata attivazione del procedimento da parte dellufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dellavviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Art. 6
Procedimento ad iniziativa del contribuente
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dallinvito di cui allart. 4, può formulare, anteriormente allimpugnazione dellatto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
Limpugnazione dellavviso comporta rinuncia allistanza di definizione.
La presentazione dellistanza produce leffetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dellistanza, sia i termini per limpugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
Entro 15 giorni dalla ricezione dellistanza di definizione, lUfficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula linvito a comparire.
La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con linvito, comporta rinuncia alla definizione dellaccertamento con adesione.
Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nellinvito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, delleventuale mancata comparizione dellinteressato e dellesito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.
Art. 7
Atto di accertamento con adesione
A seguito del contraddittorio, ove laccertamento venga concordato con il contribuente, lUfficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile così come individuato al precedente art.3.
Nellatto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
Art. 8
Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dellatto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nellatto stesso.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire allufficio la quietanza dellavvenuto pagamento. Lufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente lesemplare dellatto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, lunica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, lufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dallatto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
Il contribuente che ha aderito allaccertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, se le somme dovute superano limporto di un milione.
Competente allesame dellistanza è lufficio preposto allaccertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, listanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
Lufficio, qualora le somme rateizzate superino limporto di L. 5.000.000 , può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
Art. 9
Effetti della definizione
Il perfezionamento dellatto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. Laccertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dellufficio.
Lintervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per lufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
Qualora ladesione sia conseguente alla notifica dellavviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
CAPO III
Art. 10
Riduzione della sanzione
A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allaccertamento si applicano nella misura di un quarto delle somme fissate da apposito atto deliberativo.
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con lavviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
Linfruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio allaccertamento del Comune, rendono inapplicabile lanzidetta riduzione.
Le sanzioni scaturenti dallattività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dallufficio sono parimenti escluse dallanzidetta riduzione.
CAPO IV
Art. 11
Decorrenza e validità
Il presente regolamento entra in vigore dall1 gennaio 2001.
E abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
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