ariano irpino

Città di Ariano Irpino Comune capofila
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Piano di Zona per lo Sviluppo Sociale dell'Ambito Territoriale A1
 
Regolamento del Coordinamento Istituzionale
per la Definizione del Piano di Zona Sociale
nell'Ambito Territoriale A1

In attuazione della Legge Quadro 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13.11.2000, ed in conformità a quanto stabilito dalle Linee di programmazione regionale, approvate dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 1826 del 4.5.2001 e pubblicate sul Numero Speciale del B.U.R.C. del 29.6.2001,

I Comuni di

Montecalvo Irpino, Casalbore, Montaguto, Greci, Savignano Irpino, Zungoli, Villanova del Battista, Mirabella Eclano, Gesualdo, Fontanarosa, Luogosano, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Paternopoli, Bonito, Grottaminarda, Frigento, Flumeri, Melito Irpino, Sturno, Vallata, S.Sossio Baronia, Trevico, Scampitella, Vallesaccarda, S. Nicola Baronia, Carife, Castel Baronia,  unitamente all'Amministrazione Provinciale di Avellino, alla Comunità Montana dell'Ufita, alla Comunità Montana del Terminio Cervialto, all'A.S.L. AV 1,

avendo  formalizzato la costituzione del Coordinamento Istituzionale ed approvato e sottoscritto, nel decorso mese di Agosto 2001,  il relativo Protocollo d'Intesa,

propongono ed approvano il seguente Regolamento:

 

Art. 1
Finalità

Il presente Regolamento disciplina le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Coordinamento Istituzionale per la definizione del Piano di Zona per lo Sviluppo Sociale (PdZ) nell'ambito territoriale A1, istituito a norma delle Linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvate, ai sensi e per gli effetti della Legge Quadro n. 328/2000,  dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n. 1826 del 4.5.2001 e pubblicate sul Numero Speciale del B.U.R.C. del 29.6.2001.

Art. 2
Composizione

Il Coordinamento Istituzionale è costituito da tutti i soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la definizione e realizzazione del Piano di Zona Sociale, e cioè: i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Avellino n. A1, come determinato dalla G.R. Campania con delibera n. 1824/2001, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, dal Presidente della Comunità Montana dell'Ufita, dal Presidente della Comunità Montana del Terminio Cervialto, dal Direttore Generale dell' ASL AV 1.

Art. 3
Funzioni

Il Coordinamento Istituzionale esercita tutte le necessarie funzioni finalizzate alla definizione ed attuazione del Piano di Zona Sociale, nell'ambito delle attribuzioni demandate agli Enti locali in materia di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, a norma dell'art. 6 della legge quadro n. 328/2000.

Il Coordinamento, ai fini della predisposizione del Piano di Zona, si attiene alle indicazioni di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000, alle linee di Programmazione Regionale, al Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, nonché a quant'altro stabilito e previsto in materia di Politiche sociali dalla normativa vigente.

Il Coordinamento nell'ambito delle risorse disponibili, elabora ed approva il Piano avvalendosi della collaborazione e delle prestazioni del Gruppo Tecnico di Piano (G.T.P.), appositamente costituito, secondo le indicazioni regionali, quale strumento operativo e gestionale della programmazione locale.

Esso, pertanto, formula gli indirizzi e le proposte per la predisposizione del Piano di Zona ed esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo dell'attività svolta dal G.T.P.

Art. 4
Presidenza

Il Coordinamento Istituzionale è presieduto dal Sindaco, o suo delegato, del Comune Capofila.

Il Presidente ha la rappresentanza del Coordinamento nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni.

Il Presidente convoca il Coordinamento, definisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e coordina i lavori, cura l'esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso la Segreteria Amministrativa di cui al successivo art. 9.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, eletto con le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 5
Convocazione

Il Coordinamento è, di norma, convocato su iniziativa dal Presidente. Esso può essere convocato anche su richiesta motivata di uno o più dei componenti, nonché su proposta del coordinatore del Gruppo Tecnico di Piano. Il Coordinamento, comunque, deve essere in ogni caso convocato qualora ne facciano richiesta motivata 1/3 dei componenti, entro 3 giorni da tale richiesta.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Coordinamento Istituzionale deve contenere l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Coordinamento può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta con fonogramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

Art. 6
Sede e partecipazione alle riunioni

Il Coordinamento Istituzionale ha sede legale presso il Comune capofila. Le riunioni si tengono, di norma, presso tale Comune. Esse, tuttavia, possono tenersi, di volta in volta,  anche presso la sede degli altri Comuni afferenti all'ambito territoriale di competenza. 

Alle riunioni del Coordinamento partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo ed il Coordinatore del Gruppo Tecnico di Piano. Inoltre, alle riunioni, possono essere invitati singoli componenti o l'intero G.T.P,  nonché, per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni.

Art. 7
Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Coordinamento Istituzionale sono valide se presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, a distanza di un'ora dalla prima, da almeno 1/3 degli aventi diritto.

Ogni componente del Coordinamento detiene un voto.

E' ammessa la delega scritta, di volta in volta,  a favore di uno dei presenti alle riunioni.

Le determinazioni sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

La verbalizzazione delle riunioni è curata da un componente della Segreteria amministrativa di cui al successivo art. 9, appositamente incaricato dal Responsabile.

 

Art. 8
Comitato consultivo

Il Coordinamento Istituzionale esercita le proprie funzioni anche mediante un Comitato consultivo, costituito nel proprio ambito.

Il Comitato è composto dal Presidente e da altri 10 membri, individuati in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni appartenenti ai quattro distretti sanitari che ricadono nell'ambito territoriale A1, secondo i seguenti criteri:

I componenti del Comitato consultivo vengono eletti dal Coordinamento, sentiti i rappresentanti di tutti gli Enti interessati.  Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Comitato elegge, tra i propri componenti, il Vice Presidente, che svolge funzioni di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Comitato esecutivo si riunisce, anche senza particolari formalità, ogni qualvolta i componenti ne ravvisino la necessità o l'opportunità. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli stessi.  

Le decisioni del Comitato esecutivo devono essere portate all'attenzione del Coordinamento nella prima seduta utile per la necessaria approvazione.

II Comune rappresentato nel Comitato consultivo non può essere rappresentato nel Gruppo Tecnico di Piano.

Art. 9
Segreteria amministrativa

Il Coordinamento Istituzionale si avvale, quale organismo di assistenza e supporto tecnico-amministrativo alla propria attività, di una Segreteria amministrativa, costituita quale articolazione del Gruppo Tecnico di Piano.

La Segreteria amministrativa ha sede presso il Comune capofila ed è diretta da un responsabile, referente e coordinatore della stessa, individuato nel dirigente del settore servizi sociali e culturali dello stesso  Comune capofila.

La Segreteria amministrativa, sulla base degli indirizzi del Coordinamento, ed anche d'intesa e su proposta del coordinatore tecnico del G.T.P., cura tutti gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, predispone gli atti  ed emette tutti i provvedimenti di natura gestionale e di competenza dirigenziale, finalizzati alla predisposizione ed attuazione del Piano di Zona.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Responsabile si avvale, di norma, della collaborazione del personale del Comune capofila afferente allo specifico settore di attività. La Segreteria, comunque,  può essere integrata, anche con il criterio della rotazione, da personale dipendente degli altri Comuni che costituiscono il Coordinamento Istituzionale, su indicazione dei rispettivi Sindaci o loro delegati. 

Qualora ne ricorrano le condizioni, il personale impegnato nei lavori della Segreteria verrà remunerato secondo i criteri e con le stesse modalità stabilite per i componenti del Gruppo Tecnico di Piano, ed a valere sulle medesime risorse finanziarie.

Art. 10
Assenze dei componenti

Qualora le assenze dei componenti il Coordinamento Istituzionale siano superiori a tre riunioni consecutive, senza che vi sia alcun sostituto, il Legale rappresentante dell'Ente interessato deve provvedere a nominare un nuovo delegato.

Art. 11
Decadenza - incompatibilità

I componenti del Coordinamento Istituzionale e, di conseguenza, del Comitato consultivo, decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresantato cessa dalle proprie funzioni o revoca la delega. E' data facoltà al Comune di appartenenza del componente decaduto di nominare un nuovo rappresentante.

Art. 12
Accesso agli atti

Ciascun Ente aderente al Piano di Zona, sottoscrittore del Protocollo d'Intesa, potrà, in qualsiasi momento, informarsi sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione del Piano di Zona Sociale, presentando richiesta al Comune Capofila e/o al Gruppo Tecnico di Piano.

Art. 13
Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate a maggioranza dei componenti del Coordinamento Istituzionale.

Art. 14
Norma finale

Per quanto non previsto dalle disposizione del presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili.

 

(Regolamento approvato dal COORDINAMENTO ISTITUZIONALE per la definizione del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale A1 nella riunione tenuta presso il Comune di Sturno in data 12 settembre 2001)

 

 
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