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Comune di Ariano Irpino

Ufficio di Protezione Civile
Prot. 11798 - Ordinanza n. 25

Oggetto:

Prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi

IL SINDACO

Premesso che:

  • Ai sensi dell’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

  • Il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione Civile;

Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l’intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell’estate quando massimo è il rischio;

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18 giungo 1931 n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

Visti:

  • Le prescrizioni di massima di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;

  • La legge qudro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000, n. 353;

  • La L.R. del 7.5.1996 n. 11;

  • Il Testo Unico degli Enti locali, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo all’art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Rilevata l’esistenza di una concreta situazione di rischio per la per l’incolumità pubblica e privata a causa dell’andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l’abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 267/2000, nonché dal vigente Statuto Comunale;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, aggregati urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

  1. Alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 mt dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;

  2. Al decespugliamento lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche …) da effettuare con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 mt;

  3. Al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi).

DISPONE

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge (Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordina mentale in materia di P.A. e successive m. i.) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, salvo quant’altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l’osservanza della presente ordinanza.

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazione sul sito Web del Comune.

Ariano Irpino lì 30 giugno 2009

Il Responsabile del procedimento
(Ispett. di PM Dr. Gerardo Schiavo)

IL SINDACO
(Dott. Antonio Mainiero)

 

 
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