-
che l’articolo 11/bis del DL n.78/2009
(manovra anticrisi) convertito dalla Legge 3 agosto 2009, n.102
estende la disciplina del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva) all’esercizio di commercio su aree pubbliche sia
con posteggio (nei mercati e nei posteggi sparsi) che in forma
itinerante
-
che il DURC (di cui all’art.1, comma 1176,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) viene rilasciato dall’INPS
sempre che sussistano le condizioni di regolarità e correttezza
contributiva
-
che il possesso del DURC è necessario ai
fini dell’ottenimento dell’autorizzazione oltre che per
l’esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree
pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la
disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte
-
che la mancata presentazione iniziale del DURC da parte del richiedente non consente al Comune il rilascio
dell’autorizzazione
-
che entro il 31 gennaio di ciascun anno
successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il comune
verificherà la sussistenza del DURC anche avvalendosi della
collaborazione delle Associazioni di Categoria
-
che l’esito positivo della verifica annuale
del DURC è condizione di permanenza della validità dei titoli
amministrativi
-
che in caso di esito negativo della
verifica del DURC sarà disposta la revoca del titolo
autorizzatorio e dell’eventuale concessione di suolo pubblico
per l’uso del posteggio ad essa correlato