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Comune di Ariano Irpino
ACCORDO PER IL COMUNE DI ARIANO IRPINO.
Per la stipula dei contratti di locazione abitativa agevolata, nonché dei contratti di locazione abitativa di natura transitoria e dei contratti di locazione abitativa per studenti universitari.

 

ACCORDO PER GLI AFFITTI CONCORDATI
NEL
COMUNE DI ARIANO IRPINO

In attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, e del Decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Ariano Irpino

promuove

la stipula dei contratti di locazione abitativa agevolata, nonché dei contratti di locazione abitativa di natura transitoria e dei contratti di locazione abitativa per studenti universitari.

In data 15 novembre 2006 si sono riuniti nella sede della Casa Comunale, alla presenza del rappresentante Comunale, Assessore alle Periferie, ing. LI PIZZI Raffaele, i rappresentanti delle organizzazioni Proprietari edilizi e dei Sindacati degli Inquilini, per apportare modifiche all’Accordo già sottoscritto in data 14 febbraio 2005.

Fra le seguenti organizzazioni,

Sindacati Proprietà Edilizia:
1) CONFEDELIZIA rappresentato da avv. to TRULIO Antonio e sig. RICCIARDI Antonio e

Sindacati Inquilini:
1) SICET rappresentato da IANNONE Pellegrino e IACOBACCI Natale
2) UNIAT rappresentato da DE FEO Franco
3) SUNIA rappresentato da FIORENTINI Lieto

 

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO TERRITORIALE

Visto l’art. 4, comma 1, della legge n° 431 del 9 dicembre 1998, in merito alla fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini, la Convenzione nazionale sottoscritta in data 8 febbraio 1999 e il relativo Decreto del Ministero dei LL.PP. del 5 marzo 1999 nonché il successivo Decreto Ministero Infrastrutture-Trasporti del 30 dicembre 2002, che stabiliscono i criteri per la stipula dei contratti a canone agevolato;

 

A. CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI

 

1. RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE.

Il territorio del Comune di Ariano Irpino, è suddiviso in quattro zone omogenee, come da planimetria allegata. (Allegato 1)
A - CENTRO STORICO.
B - ZONA INTERMEDIA
C1 - ZONA PERIFERICA località Cardito
C2 - ZONA PERIFERICA località Martiri – Villa Caracciolo
D - ZONA RURALE

A richiesta di almeno un sindacato di rappresentanza della proprietà e un sindacato di rappresentanza degli inquilini, le zone potranno essere riviste con le forme previste dal presente accordo.

I perimetri delle sopracitate zone, alle quali poi sono attribuiti i canoni con i relativi valori minimi e massimi, tengono conto principalmente della loro VOCAZIONE al MERCATO DELLA LOCAZIONE AD USO ABITATIVO, e del valore più congruo tenuto conto dei seguenti elementi (vedi D.M. 05.03.1999):

1) Tipologia dell’alloggio
2) Stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile
3) Pertinenze dell’alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.)
4) Presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.)
5) Dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d’aria, ecc.)
6) Eventuale dotazione di mobilio

 

2. VALORI MINIMI E MASSIMI

I valori per la determinazione dei canoni minimi e massimi, riportati al successivo punto 3, ed espressi in Euro al metro quadro mensili, applicati sulle singole zone sono determinati in funzione della presenza più o meno significativa di elementi qualificanti, come riportati al successivo punto 4.
Il valore a mq su base mensile, moltiplicato per la superficie convenzionale, definisce il canone mensile massimo da applicare al contratto a canone concordato.
A richiesta di almeno un sindacato di rappresentanza della proprietà e un sindacato di rappresentanza degli inquilini, i valori potranno essere rideterminati con le forme previste dal presente accordo.
In ogni caso i valori minimi e massimi di ciascuna zona dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula dei nuovi contratti, nella misura non superiore al 75 % della variazione accertata dall’ Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente, con riferimento al mese di marzo.
Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare potrà o non potrà essere aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75 % della variazione Istat della variazione dell’indice Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

3. VALORE IN EURO AL METRO QUADRO MENSILI NELLE ZONE OMOGENEE

ZONA

COSTO A MQ

MIN MAX
A -  CENTRO STORICO € 2,50 € 3,20
B -  ZONA INTERMEDIA 2,05 € 2,80
C1 -  ZONA PERIFERICA località Cardito € 2,50 € 3,00
C2 -  ZONA PERIFERICA località Martiri - Villa Caracciolo 2,00 € 2,80
D -  ZONA RURALE € 1,50 € 1,80

 

4. ELEMENTI QUALIFICANTI PER INDIVIDUARE IL VALORE MINIMO O MASSIMO ALL’INTERNO DELLE ZONE ED EVENTUALI CORRETTIVI

Al fine della determinazione dei canoni minimi e massimi sono individuati i seguenti elementi qualificanti:

1) Isolamento termico e/o Impianti di risparmio energetico
2) Superamento delle barriere architettoniche (scivoli, ascensori, ecc.)
3) Impianto di condizionamento e/o impianto di antifurto
4) Porta blindata
5) Doppi Servizi
6) Impianti tecnologici (luce, gas,, riscaldamento, idrico, scarichi etc) a norma di legge
7) Antenna parabolica
8) Impianto con citofono
9) Fabbricato con meno di 5 unità abitative
10) Viabilità pubblica
11) Servizi e infrastrutture per lo sport, lo svago e il commercio
12) Servizi Pubblici (Istruzione, Centri Civici, Centri Sanitari etc)
13) Disponibilità di aree a parcheggio.

Fino a sei dei succitati elementi qualificanti si applica il canone minimo, da sette in poi il canone massimo.

Le parti contraenti individueranno la collocazione dell’immobile oggetto di contratto nella fascia del canone minimo o massimo di competenza all’interno della zona, sulla base della presenza nell’immobile medesimo di elementi qualificanti, da ricercare nella tabella sopracitata.

In ogni caso, laddove l’appartamento non sia a norma di legge per quanto riguarda la normativa igienico sanitaria, o la normativa sugli impianti, si applica la fascia del canone minimo.

Il valore dei canoni minimi e massimi possono essere aumentati in presenza degli elementi di seguito elencati e per la percentuale a fianco di ciascun elemento indicata:

  1. Alloggio ammobiliato in forma completa, idonea e funzionante. Canone aumentato del 5 (cinque) %

  2. Alloggio parzialmente ammobiliato in forma idonea e funzionante. Canone aumentato del 2 (due) %

  3. Durata contrattuale oltre il minimo:
    Anni 4 + 2 canone aumentato del …..……… 2 %
    Anni 5 + 2 canone aumentato del ……….…. 3 %
    Anni 6 + 2 e oltre canone aumentato del ……4 %

 

5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE

Le superfici degli alloggi e loro pertinenze sono calcolate con i criteri di cui alla legge 392/78 art. 13, con l’eliminazione del coefficiente in aumento pari a 1,10 e 1,20 per alloggi inferiori a mq 70 e a mq 46, e con la limitazione dell’incidenza della superficie scoperta di pertinenza in godimento esclusivo del conduttore, che si considera nel computo della superficie fino ad un massimo del 50% della superficie di cui alla lettera a) del sopracitato articolo (superficie unità immobiliare).

In merito alla determinazione della fascia minima o massima, della superficie convenzionale, delle caratteristiche dell’alloggio per individuare gli elementi qualificanti, si fa riferimento ad un Verbale di consegna dell’immobile, da redigere in contradditorio tra le parti come dallo schema allegato ( All. 2), che costituisce parte integrante del presente accordo, con facoltà di inserimento nel contratto.
Le parti sottoscrivendolo il verbale in forma congiunta, se ne assumono la totale responsabilità, esonerando le eventuali organizzazioni Sindacali intervenute, da qualsiasi onere.

I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti nel presente articolo dovranno essere stipulato necessariamente secondo il “contratto tipo locale” definito sulla base del modello allegato al D.M. 05.03.1999 che costituisce parte integrante del presente Accordo territoriale (Allegato 3).

 

 

B) CONTRATTI AD USO TRANSITORIO
(art. 5 comma 1, legge 431/98 e art. 2, DM 30/12/2002)

7. Il canone dei contratti di locazione ad uso transitorio sarà concordato tra i contraenti nell’ambito dei valori e dei criteri stabiliti negli articoli precedenti del presente accordo territoriale. Le organizzazioni stipulanti convengono che il canone così quantificato è aumentato forfetariamente fino ad un massimo del 10 % rispetto ai contratti agevolati di cui all’art. 2 comma 3 L. 431/98.

La transitorietà del contratto di locazione è giustificata:

  1. Quando il proprietario ha esigenza di adibire (entro diciotto mesi) l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei figli o dei genitori o dei fratelli e parenti entro il 2° grado, per i seguenti motivi:

    • Trasferimento temporaneo della sede di lavoro

    • Rilascio dell'immobile detenuto in locazione

    • Esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'immobile già posseduto mo detenuto.

    • Matrimonio.

    • Rientro dall'estero o da altra città di provenienza.

    • Separazione personale

    • Divorzio o cause equiparate

  2. Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata e documentabile ed espressamente indicata sul contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

  1. Quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata sul contratto, quali ad esempio:

    • Trasferimento della sede di lavoro.

    • Contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza.

    • Assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio, che si rende disponibile entro 18 mesi, dimostrato con regolare preliminare.

    • Iscrizione a corsi di studio o formazione professionale di durata certa e documentabile.

    • Vicinanza momentanea a parenti bisognosi non autosufficienti e documentabile con Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà.

    • Separazione personale

    • Divorzio o cause equiparate

  2. Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento documentabile a data prefissata ed espressamente indicata sul contratto.

Il locatore ed il conduttore, in base al Decreto citato, che abbiano necessità di stipulare un contratto transitorio debbono provare la necessità stessa di transitorietà allegando l'apposita documentazione al contratto.

8. Il contratto di locazione "transitorio ordinario" dovrà essere stipulato necessariamente secondo il "contratto tipo locale" definito sulla base del modello allegato al D.M. 05.03.1999 che costituisce parte integrante del presente Accordo territoriale (All.4)

 

C) CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5 comma 2 e 3, legge 431/98 e art. 3, DM 30/12/2002)

9. Il canone dei contratti di locazione ad uso transitorio per studenti universitari sarà concordato tra i contraenti nell’ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli articoli da 1 a 6 che precedono.

10. Il contratto di locazione “transitorio ordinario per studenti universatari” dovrà essere stipulato necessariamente secondo il “contratto tipo locale” definito sulla base del modello allegato al D.M. 05.03.1999 che costituisce parte integrante del presente Accordo territoriale (All.5).

 

DISPOSIZIONI FINALI

11. Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 2 comma 3 , art. 5 comma 1, 2 e 3, della legge 431/98, le parti potranno utilizzare esclusivamente gli allegati del DM 30/12/2002, recante come col presente accordo formalmente si conviene, l’eventuale modalità di aggiornamento del canone, nella misura massima annuale del 75 % della variazione Istat, con la formula sarà/non sarà aggiornato.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, si applica la tabella G allegata al D.M. del 30 dicembre 2002.

12. Dichiarazione di Conformità del Contratto agli Accordi Collettivi
La determinazione del Valore Effettivo del canone di locazione dovrà scaturire da una verifica in contraddittorio tra le parti contraenti, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie della Convenzione Nazionale, che ne attestino la conformità, secondo i criteri di cui al presente Accordo.
Il Comune potrà verificare la conformità dei singoli contratti a quanto previsto dall’Accordo Territoriale depositato ed al relativo Contratto-tipo, se la stipula è avvenuta senza l’assistenza delle OO. SS. firmatarie del presente Accordo.

Le OO. SS., che verificheranno la conformità dell’Accordo sottoscritto e depositato dei singoli contratti, non risponderanno dei dati dichiarati dalle parti contraenti, elencati su apposito Verbale di Consegna e di Conformità del canone, da allegarsi al contratto.
Per eventuali controversie interpretative circa gli elementi qualificanti e correttivi del canone, le parti fanno riferimento alle vigenti leggi e regolamenti locali.

Il presente accordo sarà efficace successivamente al deposito presso il Comune di Ariano Irpino ed è estendibile alla firma anche successiva, da parte di ulteriori organizzazioni rappresentative sul territorio. Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili in accordo con le Organizzazioni firmatarie riunite in seduta plenaria e apportate in forma scritta.

Ariano Irpino li, ……………………….

LE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE :

Proprietari

1) CONFEDILIZIA …………..……………………………………………….…

Inquilini

1) SICET …………………………………………………………………………

2) UNIAT ……………………………………………………………………….

3) SUNIA ………………………………………………………………………..

 

 

ALLEGATI

  1. Stradario

  2. Schema di verbale di consegna di conformità del canone

  3. Contratto di locazione ad uso abitativo

  4. Contratto di locazione ad uso abitativo di natura provvisoria

  5. Contratto di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari

 

ALLEGATI (1 ÷ 5) file in formato doc da scaricare in formato zipfile in formato doc da scaricare in formato zip

 

 
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